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| LA
COOPERATIVA (GUIDA ALLA COOPERATIVA) |
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Puoi
scaricare la GUIDA in formato PDF nella sezione "materiale" |
| CHE
COS’E’ UNA SOCIETA’ COOPERATIVA
top |
| Le
cooperative sono, in base alla definizione data dall’art. 2511 c.c.,
società a capitale variabile con scopo mutualistico. Esse rientrano
a tutti gli effetti tra le società di capitali, con le quali hanno
in comune, in primis, il concetto di responsabilità limitata dei
soci (“…per le obbligazioni sociali risponde solo la società
con il suo patrimonio”). |
Si ha una
impresa cooperativa quando un gruppo di soggetti (minimo 9, o 3 in caso
di sole persone fisiche), in qualità di utenti, consumatori,
agricoltori, lavoratori, ecc…, si uniscono per soddisfare un bisogno
comune.
E’ importante, innanzitutto, capire che non si tratta esclusivamente
di una semplice entità economica: l’aspetto economico-finanziario
ha, infatti, la sua importanza, ma l’attività di una cooperativa
va a toccare, contemporaneamente, anche la sfera socio-assistenziale,
quella etica, quella lavorativa e, non ultima, quella culturale.
La cooperativa, in ogni caso, si presenta come un'impresa nella quale
l’elemento umano, rappresentato dalla complessa figura del socio-lavoratore,
prevale sull'elemento economico e sulla ricerca esasperata della massimizzazione
del profitto. Essa si differenzia dalle altre imprese cosiddette capitalistiche,
o for profit, per uno scopo ed un metodo particolare: lo scopo, definito
mutualistico, è quello di agevolare i singoli soci attraverso
l’erogazione di condizioni migliori rispetto a quelle che potrebbero
ottenere sul mercato in termini di costi dei beni, qualità dei
servizi e occasioni di lavoro; il metodo utilizzato consiste, invece,
nell’esercizio collettivo dell’impresa, nella creazione,
cioè, di un aggregato organizzato di persone che ruota intorno
ad un progetto imprenditoriale comune, e che permette all’impresa
stessa di instaurare un forte legame con il territorio di appartenenza
e di non trovarsi in posizione di inferiorità nei confronti di
chi, grandi gruppi in primis, detiene posizioni di forza sul mercato.
Naturalmente,
affinché si possa parlare di una “autentica cooperazione”,
dovranno essere tenute presenti alcune linee guida essenziali, condizioni
necessarie che stanno alla base dello stesso metodo cooperativo e che
trovano massima espressione nei “Principi Internazionali della Cooperazione”
(contenuti nella Dichiarazione di Identità Cooperativa approvata
al congresso di Manchester nel 1995):
1. Adesione libera e volontaria: le cooperative
sono organizzazioni volontarie, aperte a tutte le persone in grado di
utilizzare i servizi offerti e che ne accettano le responsabilità
derivanti dall'appartenenza, senza discriminazioni sessuali, sociali,
razziali, politiche o religiose (Principio della porta aperta).
2.
Controllo democratico da parte dei soci: le cooperative sono organizzazioni
democratiche controllate dai propri soci i quali partecipano attivamente
alla definizione delle politiche ed all’assunzione delle relative
decisioni. Le donne e gli uomini eletti come rappresentanti sono responsabili
nei confronti dei soci, i quali hanno uguale diritto di voto (Principio
una testa un voto).
3.
Partecipazione economica dei soci: i soci contribuiscono equamente al
capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente.
Almeno una parte di questo capitale è di norma di proprietà
comune della cooperativa. I soci percepiscono generalmente una remunerazione
limitata sul capitale sottoscritto quale condizione per la loro adesione.
Essi destinano gli utili ad alcuni o a tutti i seguenti scopi:
• sviluppo della propria cooperativa (attraverso la costituzione
di riserve indivisibili);
• erogazione di benefici ai soci in proporzione all'attività
intrattenuta con la cooperativa (Ristorni);
• sostegno di altre attività approvate dalla base sociale.
4.
Autonomia ed indipendenza: le cooperative sono organizzazioni autonome,
autosufficienti, controllate dai propri soci. La sottoscrizione di accordi
con altre organizzazioni (inclusi i governi) o la ricerca di capitali
da fonti esterne, deve essere fatta in maniera da garantire il controllo
democratico da parte dei soci e salvaguardando l’indipendenza della
cooperativa stessa.
5.
Educazione, formazione e informazione: le cooperative si impegnano per
l’educazione e la formazione dei soci, dei rappresentanti eletti,
dei dirigenti del personale dipendente affinché essi siano in grado
di contribuire in maniera efficace allo sviluppo della propria cooperativa.
Le cooperative debbono informare l'opinione pubblica, in modo particolare
i giovani e gli opinionisti, circa la natura ed i vantaggi della cooperazione.
6.
Cooperazione tra cooperative: per realizzare un’attività
che arrechi massima soddisfazione ai propri soci e per rafforzare il movimento
cooperativo, le cooperative collaborano tra di esse attraverso strutture
locali, regionali, nazionali e internazionali.
7. Impegno verso la collettività: le cooperative contribuiscono
allo sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso le
politiche approvate dai propri soci.
|
| I
SETTORI DI ATTIVITA' DELLA COOPERAZIONE
top |
Settore
agricolo e agro-alimentare
Si possono
costituire cooperative tra agricoltori, o lavoratori agricoli, finalizzate
a:
• conduzione di terreni;
• produzione, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti
agricoli (emblematici i casi di cantine sociali, caseifici, stalle sociali,
ecc…);
• acquisto e gestione in comune di macchinari e/o impianti per la
lavorazione della terra e per la distribuzione di prodotti agricoli, sementi,
concimi e prodotti utili all’agricoltura.
Le forme possono variare di molto a seconda delle forme di gestione dell’impresa,
delle modalità di possesso e dell’apporto dei soci.
Settore
produzione e lavoro
Nel campo
della produzione e lavoro, sono due i tipi di cooperazione che maggiormente
si sono diffusi:
1. la cooperativa di produzione, di origine artigiana, legata alla tradizione
del mestiere;
2. l'associazione operaia di lavoro.
Inoltre, accanto alla gestione dell'appalto di opere tradizionali nel
campo delle costruzioni e dei servizi di pulizia, la cooperazione del
lavoro si sta rapidamente estendendo, grazie alla sua elasticità
strutturale, in quegli spazi creati dal progressivo affermarsi di nuove
tematiche di rilevanza sociale, quali l'ambiente, l'ecologia, i problemi
energetici, la protezione civile, il terziario avanzato, e i nuovi bisogni
con cui devono confrontarsi sia il settore pubblico che quello privato.
Settore
edilizio
Le cooperative
del settore edilizio sono quelle che si propongono come scopo l'assegnazione
di un alloggio, in proprietà o in affitto, ai soci. Rientrano in
questo settore anche le cooperative tra artigiani costituite al fine di
costruire i capannoni e gli uffici per la propria attività produttiva.
Settore cultura e tempo libero
La cooperazione
culturale è impegnata direttamente nel settore audiovisivo, nell'editoria,
nell'animazione socio-culturale, nella mutualità che si inserisce
nella riforma dello stato sociale.
Un importante ambito di azione è quello della cooperazione scolastica.
Settore
sociale
La legge
n. 381 dell’ 8 Novembre 1991 definisce le cooperative sociali come
quelle entita socio-economiche che hanno lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini, attraverso:
• la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
• lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali,
commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate.
Settore
trasporti
Questa categoria
di cooperative si propone di provvedere al trasporto di cose e persone,
carico e scarico merci, spedizioni anche per conto terzi, sviluppando
anche attività ausiliarie a queste, come pulizie, facchinaggio,
ecc…
Settore
consumo
Queste cooperative
assolvono la funzione sociale della difesa dei consumatori di generi specifici
o di largo consumo, ricercando l’acquisizione dei prodotti di migliore
qualità alle migliori condizioni possibili (comprendono anche cooperative
fra piccoli commercianti, farmacisti o per la previdenza).
Settore
pesca
Si costituiscono
tra pescatori che si propongono di esercitare in comune, con mezzi propri
o della cooperativa, la pesca e l’allevamento ittico (sia in acque
interne che marine), o attività inerenti all’esercizio della
pesca come l’acquisto, la manutenzione e la rivendita di attrezzi,
la conservazione e la vendita dei prodotti.
Cooperative
miste
Si classificano
così quelle cooperative che non possono trovare una naturale collocazione
nelle sezioni precedenti, ovvero che esercitano più attività
tra quelle sopra elencate. Numerose sono anche le Banche di Credito Cooperativo
e le Cooperative di Credito e Garanzia (Confidi). |
| ALCUNE
AGEVOLAZIONI DI CUI GODONO LE SOCIETA' COOPERATIVE
top |
La
maggior parte delle agevolazioni di natura creditizia, fiscale, finanziaria
e previdenziale di cui godono le società cooperative è in
continua evoluzione e non sono facilmente identificabili in quanto disperse
in una miriade di norme dello Stato, delle Regioni, dell’Unione
Europea.
In ogni caso esse possono essere sintetizzate per aree di intervento,
nel tentativo di fornire una panoramica generale, seppur limitata, sui
vantaggi concreti offerti dalla forma cooperativa:
AGEVOLAZIONI CREDITIZIE
Sono previsti contributi di vario genere (a fondo perduto, in conto interessi,
in conto capitale, in conto esercizio) sia per le Associazioni nazionali
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, sia
per le stesse cooperative in relazione alla presentazione di progetti
d’investimento ed innovazione.
Naturalmente tali concessioni sono sempre più legate alla cura
della struttura economica e finanziaria della richiedente credito (livello
di patrimonializzazione e capitalizzazione, equilibrio del passivo, capacità
reddituale, flussi di cassa, chiara e puntuale comunicazione finanziaria)
FONDI
MUTUALISTICI
La L. 59/92 prevede la costituzione di “Fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione” finanziati con una
quota degli utili netti annuali delle società cooperative (3%)
e con il patrimonio residuo delle società in liquidazione.
Lo scopo è il finanziamento di nuove imprese ed iniziative, con
preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica,
all’incremento occupazionale e allo sviluppo del Mezzogiorno.
I Fondi possono essere impiegati per assumere partecipazioni, finanziare
programmi di sviluppo, gestire attività formative, studi e ricerche.
IMPOSTE
DIRETTE
Non concorrono a formare il reddito imponibile le somme accantonate a
riserva indivisibile, a condizione che nello Statuto sia esclusa la possibilità
di distribuirla ai soci sia durante la vita della cooperativa che in fase
di liquidazione. In pratica gli utili accantonati a riserva indivisibile
non pagano imposte IRPEG.
Vanno, comunque, considerati singolarmente i casi delle cooperative a
mutualità prevalente e delle cooperative diverse, come vedremo
in seguito.
RISPARMIO
SOCIALE
Le società cooperative, disciplinate dai principi della mutualità,
possono raccogliere risparmio tra i soci, attraverso lo strumento del
“Prestito da soci” introdotto dalla L. 59/92, entro determinati
limiti (limiti all’entità massima della raccolta in relazione
al patrimonio netto, limiti per ogni singolo deposito e limiti nella remunerazione).
Sugli interessi corrisposti a soci persone fisiche, nell'ambito di tale
attività, le cooperative devono operare una ritenuta, che possiamo
definire di favore, del 12.5% a titolo d'imposta.
Anche per quanto riguarda l’emissione di strumenti finanziari, molte
sono le novità contenute nella Riforma del Diritto Societario,
che affronteremo nel prossimo paragrafo.
AUMENTO
GRATUITO DI CAPITALE SOCIALE
Sempre la legge 59/92, all’art. 7, prevede che le cooperative e
i loro consorzi possano destinare una quota di utili ad aumento gratuito
del capitale sociale sottoscritto e versato. Tale rivalutazione non è
soggetta ad imposte fino alla data del rimborso: in pratica sono somme
accantonate in sospensione d'imposta; all'atto del rimborso tali importi
scontano una ritenuta del 12.5%
IMPOSTA
DI REGISTRO
Non sono soggetti a registrazione gli atti che comportano variazione di
capitale sociale delle società cooperative, dei loro consorzi e
delle società di mutuo soccorso.
RISTORNO
Questa pratica rappresenta una forma di riconoscimento o “premio
monetario” a favore dei soci, calcolato in proporzione al grado
di partecipazione ai processi produttivi e alla gestione economica della
cooperativa, sia attraverso il conferimento di prodotto o di lavoro, sia
in qualità di utenti/consumatori del prodotto/servizio offerto
dalla cooperativa stessa.
Ogni specifica categoria di cooperative gode poi di determinate agevolazioni,
più o meno consistenti, relative all’assoggettamento ad aliquote
IVA favorevoli, all’esenzione di determinati redditi dal calcolo
dell’IRPEG, alla riduzione, e in certi casi all’esenzione,
dalle imposte di bollo, ecc…
L’importanza del lavoro svolto dalla Federazione Regionale Marchigiana
dell’UNCI sta anche nel fungere da interlocutore, costantemente
aggiornato e professionalmente competente, per tutti coloro che abbiano
intenzione di iniziare una attività in forma cooperativa e necessitino
di consulenza specifica per orientarsi nel mare magnum delle opportunità
previste dal sistema normativo di riferimento. |
| LE
COOPERATIVE DOPO LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
top |
La
“Riforma organica della disciplina delle società di capitali
e società cooperative” (D.Lgs. n. 6/2003) rappresenta senza
dubbio un fatto di grande rilievo nella storia del diritto societario
italiano e del diritto cooperativo in particolare. Gli aspetti più
innovativi riguardano principalmente:
•
l’introduzione del concetto della Mutualità Prevalente;
• le maggiori incombenze a carico degli Amministratori;
• la possibilità di costituzione del Gruppo Cooperativo Paritetico,
tra più cooperative appartenenti anche a diverse categorie;
• la possibilità di emissione di Strumenti Finanziari, nel
rispetto della disciplina delle SPA, precisando nello Statuto i diritti
di partecipazione e patrimoniali eventualmente attribuiti ai possessori
(le cooperative che faranno riferimento alla disciplina prevista per le
SRL possono, invece, offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi
di diritti partecipativi, solo a investitori qualificati, fondi mutualistici
e fondi pensione costituiti da società cooperative);
• l’adozione dell’Albo Nazionale delle Cooperative (il
quale va a sostituire sia il Registro Prefettizio che lo Schedario Generale
della Cooperazione): un elenco anagrafico di tutte le Cooperative ed i
Consorzi aventi sede sul territorio nazionale, diviso in due sezioni distinte
in base alla presenza o meno del requisito della mutualità;
L’intento
principale del legislatore è quello di creare una netta separazione
tra le società cooperative a prevalente scopo mutualistico (o a
mutualità prevalente) e quelle che, invece, perseguono fini di
lucro oltre determinati limiti quantitativi. In effetti è vero
che il principale connotato qualificante della cooperativa consiste nella
creazione di utilità a favore dei soci, ma ciò non significa
che essa non possa operare anche con terzi e che lo scopo mutualistico
non possa convivere con finalità lucrative.
Tale contrapposizione si basa essenzialmente su un’opzione statutaria
(la cosiddetta “clausola di non lucratività”) e su
un’opzione gestionale (il concetto di “prevalenza”),
le quali presuppongono l’esistenza e la persistenza di un modello
di base, che può essere arricchito contrattualmente e che costituisce
l'ossatura del sistema. Le nuove norme offrono ampia discrezione agli
organi deliberativi delle cooperative stesse relativamente alla facoltà
di appartenere, fin dalla fase di costituzione, ad una categoria piuttosto
che all’altra, specificando però che soltanto le cooperative
a mutualità prevalente possono godere di tutte le agevolazioni
previste per questo tipo societario, ivi comprese quelle di natura fiscale:
le cooperative diverse (o a mutualità non prevalente) non possono
più usufruire delle agevolazioni tributarie, pur continuando a
godere di altre disposizioni di favore in materia soprattutto finanziaria
e previdenziale.
Criteri per la definizione della prevalenza
Sono “Cooperative
a Mutualità Prevalente” le società che:
• svolgono la loro attività
prevalentemente in favore dei soci (consumatori o utenti di beni e servizi);
• si avvalgono in misura prevalente, nello svolgimento della loro
attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
• si avvalgono, nello svolgimento della loro attività, prevalentemente
degli apporti di beni e servizi da parte dei soci;
• sono tenute ad iscriversi in un apposito albo tenuto dal Ministero
delle Attività Produttive, e a prevedere nei loro statuti i seguenti
vincoli:
- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5%;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori
in misura superiore al 2% rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,
dell’intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale
ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione (Fondo Promocoop nel caso dell’U.N.C.I.).
Condizioni di prevalenza
Gli amministratori
ed i sindaci, ove presenti, hanno l’onere di documentare in Nota
Integrativa al bilancio la condizione di “prevalenza” della
mutualità, accertando i seguenti parametri contabili, a seconda
della tipologia di cooperativa in cui operano:
• I ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi
verso soci devono risultare superiori al 50% del totale complessivo dei
ricavi delle vendite e delle prestazioni, riportato dalla voce A1 del
Conto Economico.
• Il costo del lavoro dei soci deve risultare superiore al 50% del
costo complessivo della manodopera impiegata, riportato dalla voce B9
del Conto Economico.
• Il costo dei beni o servizi ricevuti dai soci, ovvero da questi
conferiti, deve risultare superiore al 50% del costo totale delle merci,
materie prime, sussidiarie, o dei servizi, di cui alle voci B6 e B7 del
Conto Economico.
Qualora per
due esercizi consecutivi non vengano rispettate le condizioni di prevalenza,
ovvero nel caso in cui vi sia una modifica delle previsioni statutarie
sulla distribuzione di utili e riserve, la cooperativa perde la qualifica
di “cooperativa a mutualità prevalente” e le relative
agevolazioni fiscali.
Altra novità di rilevo riguarda la possibilità di trasformare,
sia pure a certe condizioni, le cooperative in società lucrative.
Risvolti
patrimoniali legati all’introduzione del concetto della prevalenza
Il concetto
della “Prevalenza” lascia spazio alla cooperativa di operare
non esclusivamente per i soci, ma solo prevalentemente (rispettando il
limite fisso del 50% + 1 del parametro di riferimento), consentendo che
l’attività possa essere svolta anche a favore di terzi, il
cui apporto risulta spesso fondamentale come fonte di finanziamento aggiuntiva.
Ciò comporta la definitiva consacrazione della possibile presenza,
accanto allo scopo mutualistico, di un movente lucrativo, caratterizzato
dal conseguimento di utili, differentemente divisibili nel caso la cooperativa
sia a mutualità prevalente o meno:
• nel primo caso l’art. 2514 stabilisce un divieto generale
di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo
dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale
effettivamente versato;
• nel secondo caso (cooperative diverse) l’art. 2545 quinquies
comma 1 lascia all’autonomia statutaria la facoltà di stabilire
la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori,
imponendo solo che tale operazione possa essere realizzata esclusivamente
se l’indebitamento non eccede il limite di un quarto del patrimonio
netto della società.
A fronte di tale maggiore libertà statutaria nella distribuzione
del patrimonio le cooperative a mutualità non prevalente perdono
i vantaggi fiscali, relativi alla detassazione del reddito, tipici della
forma cooperativa.
|
L'ORGANIZZAZIONE
STRUTTURALE E LA SCELTA DEI MODELLI DI AMMINISTRAZIONE
top |
Per
quanto concerne la disciplina degli organi sociali, possiamo dire che
l’organizzazione della cooperativa è ricalcata sulle norme
dettate per le SPA e le SRL, con alcune peculiari caratterizzazioni risultanti
dalla natura non lucrativa di questa tipologia di impresa, la quale nell’attuazione
dello scopo mutualistico si traduce sul piano organizzativo nella esigenza
di valorizzare la partecipazione personale del socio cooperatore e di
rafforzare la democraticità delle strutture decisionali.
Come è ormai noto, con la riforma posta in essere con il D.lgs.
n. 6/2003, il legislatore consente alle cooperative l’applicazione
del modello organizzativo SPA e/o del modello SRL, con delle precisazioni
importanti:
• la regola è che “alle cooperative si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni sulle SPA” (art. 2519 comma
1), salvo diversa disposizione statutaria;
• le cooperative con un numero di soci compreso tra 9 e 19 o con
un attivo patrimoniale inferiore a 1 milione di Euro, potranno scegliere
tra l’applicazione della disciplina delle SPA e quella della SRL,
prevedendo l’opzione nell’atto costitutivo;
• le cooperative con un numero di soci compreso tra 3 e 8 (solo
persone fisiche), saranno obbligate ad assumere il modello SRL.
A
queste opzioni, per così dire strutturali e vincolate a determinati
parametri dimensionali, si affianca una ulteriore scelta, in tal caso
liberamente effettuabile dalla compagine societaria sulla base di valutazioni
esclusivamente funzionali ad ogni singolo caso specifico: quella dei Modelli
di Governance per le cooperative che adottano il modello SPA, le quali
potranno orientarsi verso il modello Tradizionale (che rimane comunque
l’unico adottabile dalle cooperative con modello SRL), oppure affidarsi
ai nuovi modelli Dualistico e Monistico, i quali si caratterizzano per
una diversa operatività degli organi sociali, come si può
notare nella seguente tabella:

L’ASSEMBLEA
All’Assemblea,
in cui sono presenti (o rappresentati) tutti i soci con diritto di partecipazione
alla gestione della cooperativa, è affidata la funzione deliberativa,
che consiste nella formazione della volontà sociale. La legge riserva
a tale organo specifiche competenze e alcune delle decisioni di maggiore
rilievo per la vita sociale.
Essa,
infatti, in seduta ordinaria:
• approva il bilancio;
• nomina e revoca gli amministratori, il revisore (se previsto),
i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
• determina eventuali compensi per le cariche sociali;
• delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei
sindaci;
• delibera sulle istanze di ammissione dei soci le cui domande non
sono state accolte dagli amministratori (art. 2528);
• delibera su altre materie attinenti la gestione ordinaria previste
dalla legge.
In
seduta straordinaria, invece:
• delibera sulle modifiche statutarie;
• decide relativamente alla fase di liquidazione della società.
Le
maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee (ordinaria e
straordinaria), e per la validità delle deliberazioni, sono determinate
dall'atto costitutivo, sulla base di precise percentuali di partecipazione
e di deliberazione, e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti
ai soci.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Il
Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo che gestisce
correntemente la società secondo il mandato ricevuto dall’Assemblea.
Ha una competenza generale relativamente al governo della cooperativa,
è competente in tutti gli ambiti non riservati espressamente dalla
legge all’Assemblea e compie tutte le operazioni e le attività
necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Importante novità prodotta dalla riforma è quella di consentire
l’ingresso nell’amministrazione della società anche
a soggetti non soci (e quindi anche a figure manageriali con elevato profilo
professionale).
IL
COLLEGIO SINDACALE
Il
collegio sindacale è l’organo che deve esercitare la vigilanza
ed il controllo sulla gestione dell’impresa, nonché sull’osservanza
della legge e dello statuto.
E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea
anche tra non soci. Sulla base della riforma si può affermare che:
•
E’ obbligatorio per quelle cooperative con un capitale minimo pari
a 120.000 Euro;
• E’ obbligatorio se la cooperativa, per due esercizi consecutivi,
supera due dei seguenti tre limiti:
- totale attivo stato patrimoniale: 3.125.000 €
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 €
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità;
• E’ obbligatorio nel caso la società decida di emettere
strumenti finanziari;
•
Non è obbligatorio (la qual cosa comporta un notevole risparmio
per la cooperativa) per quelle società costituite secondo il modello
SRL;
• Non è obbligatorio negli enti che per due esercizi consecutivi
non superino determinati parametri dimensionali, sociali e patrimoniali,
malgrado in alcuni casi scatti comunque l'obbligo della revisione esterna;
•
Il Collegio Sindacale verrà sostituito dal Comitato per il Controllo
sulla Gestione o dal Consiglio di Sorveglianza nelle sole cooperative
che adottano il sistema monistico o dualistico, fermo restando che in
tali fattispecie permane l'obbligo di nominare il revisore esterno.
A questi organi, espressamente richiesti dal Codice Civile, se ne aggiunge
solitamente un altro: il Collegio dei Probiviri, composto da tre o più
membri (anche non soci), che nasce con lo scopo di dirimere eventuali
controversie sorte tra i soci o tra questi e la società, nonché
per fornire la corretta interpretazione delle norme statutarie a seguito
di deliberazioni poste in essere dagli organi sociali.
|
| PROCEDURE
PER LA COSTITUZIONE DI UNA COOPERATIVA top
|
Il
primo passo da compiere, prima di intraprendere l’iter burocratico
di costituzione di una cooperativa, è quello di verificare la bontà
dell’idea imprenditoriale e di misurare il grado di motivazione
dei futuri soci: una cooperativa, come qualsiasi altra forma d’impresa,
ha successo se l’idea è collegata alle esigenze del mercato
e se i soci possiedono elevata propensione all’autopromozione, abilità
di cogestione e doti comunicative.
Affrontata questa prima fase di approccio al progetto mediante analisi,
simulazioni e la realizzazione di un vero e proprio Business Plan (grazie
anche al sostegno e alla consulenza professionale offerta dal personale
della Federazione Regionale Marchigiana dell’U.N.C.I.), si può
passare alla cura degli adempimenti più strettamente legali e burocratici:
innanzi tutto per costituire una società cooperativa, per atto
pubblico, è necessario che i soci (persone fisiche o giuridiche)
siano almeno nove; può essere costituita una società cooperativa
con un numero di soci compreso tra 3 e 8, quando gli stessi siano esclusivamente
persone fisiche, e in tal caso la società dovrà adottare
la disciplina della SRL.
Per quanto
riguarda i documenti indispensabili, questi sono:
1) Atto Costitutivo
Redatto da un notaio, stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività
mutualistica e deve obbligatoriamente indicare:
• il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di
nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei
soci;
• la denominazione e il comune ove è posta la sede della
società e le eventuali sedi secondarie;
• l’indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento
ai requisiti e agli interessi dei soci;
• la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti
eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore
nominale;
• il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
• i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci, nonché
il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
• le condizioni per l’eventuale recesso o per l’esclusione
dei soci;
• le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione
dei ristorni;
• le forme di convocazione dell’assemblea, diverse dalle disposizioni
di legge;
• il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori
ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della
società;
• il numero dei componenti il Collegio Sindacale;
• la nomina dei primi amministratori e sindaci;
• l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per
la costituzione poste a carico della società.
2)
Statuto
Rappresenta il patto sociale che i soci sottoscrivono per concordare obiettivi
comuni e contiene le norme relative alle modalità di gestione della
società.
Il notaio, entro 20 giorni dalla stipula, deposita l’atto costitutivo
e lo statuto presso la Cancelleria del Tribunale competente per ottenere
l’omologazione e provvede all’iscrizione nel Registro delle
Imprese della Camera di Commercio nella cui circoscrizione è stabilita
la sede sociale: tale iscrizione fornisce alla cooperativa la personalità
giuridica.
Successivamente,
entro 30 giorni dall’omologazione la cooperativa deve presentare:
• all’Ufficio Provinciale dell’Imposta sul Valore Aggiunto
la dichiarazione di inizio attività necessaria per ottenere il
numero di partita IVA;
• alla competente Direzione Provinciale del Ministero del Lavoro
copia dell’atto costitutivo e dello statuto, con annotazione dell’avvenuta
iscrizione al Registro delle Imprese;
• domanda di iscrizione al Registro Prefettizio della Provincia
dove ha sede la società cooperativa, attraverso il suo legale rappresentante,
per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, contributive e finanziarie
ad essa riservate dalla legge.
7. SPESE PER LA COSTITUZIONE DI UNA COOPERATIVA
Spese notarili
• Atto
costitutivo e statuto;
• Omologazione;
• Registrazione dell'atto;
• Iscrizione presso il Registro delle Imprese;
• Iscrizione presso la Camera di Commercio.
Altre spese
• Iscrizione
ufficio IVA e apertura partita IVA;
• Iscrizione al Registro Prefettizio;
• Acquisto e vidimazione libri sociali;
• Acquisto e bollatura libri contabili.
Costi fissi
di esercizio
• Diritti
C.C.I.A.A.;
• Costo biennale di revisione (a seconda delle dimensioni e della
tipologia di cooperativa);
• Spese di deposito bilancio (per le cooperative sociali il deposito
avviene in esenzione di bollo);
• Eventuale quota associativa ad Organizzazioni di Rappresentanza.
|
| CENNI
SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA top
|
In
attuazione della previsione contenuta nell’art. 7 della legge 3
aprile 2001, n. 142, si è assistito tramite l’emanazione
del Decreto Legislativo n. 220/2002 alla Riorganizzazione del Sistema
della Vigilanza sugli enti cooperativi.
Da tale riorganizzazione emerge una riforma che ha punti di contatto e
di connessione con la riforma civilistica, e che riesce a realizzare un
rinnovamento dal punto di vista della funzione ispettiva, tesa ad offrire
maggiori garanzie circa la corretta gestione delle società e la
loro rispondenza alle caratteristiche di legge.
I tre capisaldi della nuova disciplina in materia di vigilanza
cooperativa sono ravvisabili:
• nella configurazione del revisore quale “incaricato di pubblico
servizio”;
• nella tripartizione della Vigilanza stessa (revisioni cooperative
almeno biennali da parte delle Associazioni giuridicamente riconosciute,
limitatamente ai propri associati; ispezioni straordinarie “d’urgenza”
da parte del Ministero delle Attività Produttive; certificazioni
annuali di bilancio a cura di società di revisione);
• nella possibilità per le cooperative non revisionate di
ricorrere (in assenza di recente attestato) all’autocertificazione
dei requisiti mutualistici con la collaborazione di professionisti iscritti
in appositi albi e con l’impegno di sottoporsi a revisione entro
congruo termine.
I
controlli in sede di revisione saranno mirati al controllo sulla natura
mutualistica, supportati da un penetrante controllo sulla situazione patrimoniale
della cooperativa, la quale potrà essere oggetto, in caso di valutazione
negativa da parte del revisore incaricato dell’ispezione, di un
atto amministrativo di diffida.
Altra novità è l’introduzione del “certificato
di avvenuta revisione” (alle cooperative aderenti a Centrali Cooperative)
rilasciato per eventuali esigenze certificative o attestative.
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