E' stata pubblicata la Circolare Inps n. 48 del 28 marzo 2013 con cui vengono definite le modalità di accesso a contributi (voucher) per l'acquisto di servizi di baby sitting da parte delle madri lavoratrici. Una misura introdotta con l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92 di riforma del mercato del lavoro.
La circolare Inps n. 48 indica i requisiti di accesso ad un contributo pari a 300 euro per un massimo di 6 mesi, spendibile negli 11 mesi successivi al termine di congedo di maternità. Il contributo massimo che l'INPS eroga è di € 1.800,00.
Il Contributo sopradetto, viene erogato sotto forma di voucher, spendibile per l'acquisto di servizi di baby-sitting oppure usufruire di servizi per l'infanzia presso strutture pubbliche e private.
Dette strutture dovranno essere scelte dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco gestito dall'Istituto. Tale elenco viene formato annualmente, per tutti gli anni della sperimentazione, sulla base delle adesioni delle strutture stesse ad apposito bando, e viene pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché le lavoratrici possano preventivamente consultarlo al fine di effettuare l'iscrizione del bambino alla struttura prescelta, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio.
Ai sensi del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, al beneficio possono accedere esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, secondo i criteri definiti con circolare del 21 dicembre 2007, n. 137, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.
Con riferimento alla Gestione separata, si precisa che destinatarie della tutela sono tutte le lavoratrici, ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena.
Il beneficio non è esteso alle: coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, imprenditrici del settore commerciale, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome.
L'importo del contributo è di 300,00 euro mensili, erogato per un periodo massimo di sei mesi.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Per accedere al contributo le lavoratrici devono presentare domanda telematica all'INPS entro un termine indicato in un bando di futura pubblicazione.
La graduatoria è definita tenendo conto dell'ISEE.
I voucher, per l'importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo.
I Ns. uffici sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.
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