Il Ministero del Lavoro ha reso noti due provvedimenti riguardanti le materie in oggetto.
Il primo provvedimento è intitolato "Interventi a sostegno dell'occupazione - Incentivi per i datori di lavoro".
Infatti, Sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto direttoriale 19 aprile 2013 (all. 1) , registrato alla Corte dei Conti, n. 119, foglio 6 del 13 maggio 2013, che prevede la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 (fino al 31.12.2013) assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l'assunzione.
Le risorse complessivamente stanziate per l'iniziativa a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978. n. 845, ammontano a € 20.000.000,00 (ventimilioni/00).
Per usufruire del beneficio, che si applica anche ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, i datori di lavoro devono garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale.
L'entità del beneficio è di € 190,00 mensili per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e in € 190,00 mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l'orario di lavoro previsto e l'orario normale di lavoro. Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare una istanza all'Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata, con le modalità stabilite dall'Istituto entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore del citato decreto.
L'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle dichiarazioni contributive ed è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza telematica, la quale non può precedere la decorrenza dall'assunzione.
Il Secondo Provvedimento è relativo all'ASPI per i Soci Lavoratori di Cooperative.
Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - Decreto Interministeriale del 25 gennaio 2013 (all. 2), riguarda i soci lavoratori delle cooperative, di cui al DPR 602/1970, che non avevano accesso alla previgente indennità di disoccupazione. Il Decreto, attuativo della legge di riforma del mercato del lavoro, determina la misura delle prestazioni ASpI e mini-ASpI da liquidarsi in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione. Associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del Movimento Cooperativo giuridicamente riconosciuta con DM 18.7.1975
In particolare, per l'anno 2013, le prestazioni ASPI e mini - ASPI saranno liquidate per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennità, come previste a regime, in proporzione all'effettiva aliquota di contribuzione.
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