l'Agenzia delle Entrate, con circolare 12/E del 03.05.2013, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla applicazione operativa delle innovazioni normative introdotte dal Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", nonché Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" con riferimento alle "prestazioni socio assistenziali delle cooperative sociali".
Con i provvedimenti normativi di cui sopra, in sostanza:
1. È stata eliminata la possibilità per le cooperative sociali di optare per il regime IVA più favorevole tra l'esenzione e l'aliquota IVA agevolata al 4% (D.P.R. n. 633/1972) per le prestazioni socio‐sanitarie ed educative rese dalle cooperative sociali e loro Consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere (art. 1 comma 331 Legge Finanziaria 2007 e art. 10, comma 8 d.lgs. n. 460/97). Infatti, la circolare in oggetto testualmente afferma che "Per effetto delle nuove disposizioni viene meno la possibilità per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 ed i loro consorzi di esercitare l'opzione per il regime IVA applicabile alle prestazioni rese che ora è necessariamente di imponibilità";
2. È stata introdotta, in relazione alle operazioni/prestazioni eseguite non direttamente ma sulla base di contratti e/o convenzioni in genere, la aliquota IVA del 10% per contratti stipulati successivamente al 31.12.2013 (cit.:"alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013");
3. È stata prevista l'esenzione dall'IVA per le prestazioni erogate direttamente all'utenza da parte delle cooperative sociali (cit.: "L'aliquota del dieci per cento si rende applicabile, inoltre, alle sole prestazioni rese dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni, e non anche a quelle eseguite direttamente");
4. È stata eliminata del tutto la possibilità di ricorso all'aliquota IVA agevolata del 4% per le prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da Cooperative non sociali. Infatti "possono applicare l'aliquota ridotta del 10 per cento sulle prestazioni sociali solo le cooperative sociali e loro consorzi e non più anche le cooperative generiche". Pertanto, Alle prestazioni rese da cooperative non Onlus (ordinarie e di diritto) si applica invece l'aliquota ordinaria del 21 per cento.
Le disposizioni di cui sopra aprono alcuni dubbi interpretativi sulla effettiva applicabilità – in assenza di ulteriori chiarimenti – della nuova normativa.
In particolare, alcune Cooperative Associate hanno sottoposto all'attenzione dell'Associazione quesiti in ordine:
− a situazioni nelle quali – nel 2013 – siano già state emesse fatture con IVA al 4% per prestazioni erogate direttamente all'utenza;
− a quale sia la definizione e la distinzione tra "prestazioni eseguite direttamente" e "operazioni prestazioni rese dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti";
− alla non abrogazione espressa di quanto previsto dall'art. 10, comma 8 del d.lgs. n. 460/97.
In merito a questi aspetti ancora controversi, Vi informiamo che è in predisposizione apposito quesito alla Agenzia delle Entrate.
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