In relazione alle recenti modifiche legislative (Decreto Destinazione Italia - decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 - convertito in legge con LEGGE 21 FEBBRAIO 2014, N. 9), il legislatore, ha fornito una interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 2526 c.c. che limitava la possibilità di emissione di strumenti finanziari, per le cooperative gestite secondo il modello S.R.L., unicamente a strumenti strumenti privi di diritti di amministrazione offerti in sottoscrizione "solo a investitori qualificati".
In pratica, l'interpretazione autentica (art. 11, comma 3-bis Decreto Destinazione Italia, conv. in L. 21.02.2014, N. 9) così recita: "il quarto comma dell'articolo 2526 del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito".
Più precisamente, data l'esistenza di dubbi interpretativi, la novella è intervenuta a chiarire definitivamente che anche le cooperative cui si applica la disciplina sulle S.r.l. possano emettere strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi e patrimoniali anche verso soggetti che non sono investitori istituzionali.
Pertanto , le cooperative nella forma S.r.l. potranno emettere strumenti finanziari partecipativi (preclusi dalla precedente normativa), ovvero strumenti finanziari con diritti di amministrazione.
In virtù dell'interpretazione autentica, nelle cooperative nella forma S.r.l. possono essere ammessi i c.d. "soci sovventori" di cui all'art. 4 della legge 59/92.
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