STATUTO della Federazione Regionale Marchigiana U.N.C.I.
ARTICOLO 1 E' costituita, fra gli enti cooperativi e mutualistici aderenti alla Unione Nazionale Cooperative Italiane - U.N.C.I. - ed aventi sede nell'ambito della Regione Marche "la Federazione Regionale U.N.C.I. delle Marche". In armonia ed in attuazione dei fini della U.N.C.L, e per delega della stessa, la Federazione ha la rappresentanza, l'assistenza e la tutela del movimento cooperativo ed esercita sugli enti ad essa aderenti la vigilanza stabilita o consentita alle leggi dello Stato e dalle Leggi Regionali. Così come l'Unione Nazionale, la Federazione, è un organismo libero ed indipendente, autonomo da ogni partito politico ed aperto a quanti credono nella cooperazione quale strumento di solidarietà e di promozione umana e civile. La Federazione non ha fini di lucro. Essa si prefigge di ricercare la collaborazione con altre organizzazioni o movimenti regionali e provinciali di cooperative, che siano impegnati nello sviluppo della mutualità e della cooperazione al fine di aiutare i produttori ed i lavoratori in genere. ARTICOLO 2 In conformità delle finalità e scopi della U.N.C.I., la Federazione si propone, nell'ambito della propria competenza territoriale dì: - promuovere lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina del movimento cooperativo e mutualistico, in armonia con le esigenze dei lavoratori, dei produttori e dei consumatori, in rapporto agli interessi generali dell'economia nazionale, regionale e provinciale e quale strumento di progresso della struttura sociale; - coordinare le iniziative ed il funzionamento degli enti associati per assicurare il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto dei principi della cooperazione e della mutualità; - diffondere e sviluppare la coscienza cooperativa, promuovendo e favorendo ogni iniziativa atta alla elevazione morale ed alla formazione tecnica e professionale dei cooperatori e dei mutualisti, con ogni forma di propaganda, con attuazione di corsi di istruzione tecnico-professionale e di qualificazione cooperativa ed economica degli enti cooperativi e mutualistici aderenti e dei loro associati. Tale attività potrà essere svolta anche attraverso appositi Centri dì formazione istituiti dall'U.N.C.L; - studiare e svolgere, nelle sedi competenti, ogni azione atta a conseguire adeguate riforme legislative in favore della cooperazione; - partecipare alle iniziative a carattere regionale e provinciale per lo studio, la propaganda, la promozione e la valorizzazione del movimento cooperativo e favorire lo sviluppo dei rapporti economici e sociali tra le organizzazioni cooperativistiche; - eleggere e designare i propri rappresentanti negli organismi nei quali è ammessa o richiesta la rappresentanza del movimento cooperativo; - organizzare ogni forma di assistenza legale, tecnica, fiscale, economica, finanziaria e amministrativa, sia per la costituzione che il funzionamento degli associati, nonché ogni altro servizio sociale in favore dei lavoratori; - preparare i lavoratori all'acquisizione ed alla valorizzazione degli strumenti di produzione e di scambio; - provvedere alla redazione di pubblicazioni riguardanti il movimento cooperativo; - attuare ogni altra iniziativa che direttamente o, indirettamente concorra al conseguimento degli scopi sociali degli Enti aderenti. ARTICOLO 3 La Federazione esercita, in proprio o per delega della Unione Nazionale, anche funzioni demandatele o consentite da leggi, regolamenti e provvedimenti dei poteri pubblici, legislativi, ed esecutivi. ARTICOLO 4 La Federazione ha sede in Macerata. Potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo. IL Consiglio Direttivo potrà deliberare di istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze, uffici, anche in altre località della Regione e può deliberarne la cessazione e la chiusura. ARTICOLO 5 Possono far parte della Federazione le società cooperative ed i loro Consorzi, gli enti mutualistici, gli organismi associativi, le società semplici e di fatto regolate secondo i principi della cooperazione e senza fini di speculazione privata che siano aderenti all'U.N.C.I. ed abbiano sede legale nel territorio della Regione Marche. Può essere consentita l'adesione di società cui partecipano in maggioranza enti cooperativi ed enti pubblici ed abbiano sede legale e concretamente operino nel territorio della Regione Marche. Possono essere aggregati alla Federazione, senza diritto di voto, Enti ed Organismi che nell'ambito della Regione esplicano attività affini a quelle della cooperazione e che, comunque, ne favoriscano l'incremento. Gli enti aggregati potranno usufruire di ogni forma di assistenza previ-sta dal presente Statuto. ARTICOLO 6 Per essere ammessi a far parte della Federazione gli enti di cui al precedente articolo 5) dovranno produrre la seguente documentazione; - domanda iscritta di adesione alla Federazione; - copia dello Statuto e del regolamento e dei patti sociali; - copia della delibera dell'organo competente relativa alla richiesta di adesione; - elenco dei soci; 1 STATUTO della Federazione Regionale Marchigiana U.N.C.I. - copia dell'ultimo bilancio, se in attività da oltre un esercizio; certificato di iscrizione all'U.N.C.I. ARTICOLO 7 Il recesso o la esclusione dalla Unione Nazionale Cooperative Italiane U.N.C.I. comportano, per l'ente aderente anche il recesso o l'esclusione dalla Federazione. Per il recesso 0 l'esclusione si applicano le norme dell'art. 24 del Codice Civile. Inoltre possono essere esclusi dalla Federazione gli enti che non ottemperino agli obblighi statutari, ovvero turbino la compagine sociale o arrechino pregiudizio alla organizzazione centrale o periferica. La esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e contro tale delibera è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri - a pena di decadenza - nel termine di 30 giorni dalla comunicazione e del provvedimento. L’adesione ad altra organizzazione nazionale, regionale o provinciale giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativistico, o comunque ad associazioni che siano in contrasto con l'Unione Nazionale Cooperative Italiane o con la Federazione, comporta il provvedimento di recesso dall'U.N.C.I. e dalle aderenU: organizzazioni regionali nLe esclusioni effettuate dalla Federazione diventano esecutive dopo ratifica dell'Unione Nazionale. ARTICOLO 8 Sono organi della Federazione: a) il Congresso Regionale; b) il Comitato Esecutivo; c) il Consiglio Direttivo; d) la Presidenza; e) il Segretario: f) il Collegio Sindacale; g) il Collegio dei Probiviri. ARTICOLO 9 Il Congresso Regionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni ed in via straordinaria su iniziativa del Consiglio, ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, ovvero quanto ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli enti associati. ARTICOLO 10 La convocazione del Congresso e le relative tesi approvate dal Consiglio, sono comunicate agli associati almeno 30 giorni prima della data di convocazione, insieme con una relazione del Consiglio stesso. ARTICOLO 1 1 IL Congresso è composto dai delegati eletti dagli enti associati, non morosi verso la Federazione. Ogni ente associato dispone di un numero di voti previsti dall'art. 11 dello Statuto dell'U.N.C.I. Le modalità delle elezioni saranno stabilite dal Consiglio in occasione della convocazione di ciascun Congresso. Ogni delegato non può rappresentare più di due delegati assenti. La lettera di delega deve essere sottoscritta anche dal Presidente dell'ente delegante. LAssembiea regionale elegge nel proprio seno l'Ufficio Presidenza. Le cariche sociali possono essere conferite anche a persone estranee agli enti di cui all'art.5, che abbiano particolari attitudini di capacità e che possano dare un serio contributo al buon andamento della Federazione. A partire dalle elezioni successive a quelle previste dal presente atto, i consiglieri estranei alla Federazione non potranno essere in numero superiore ad un quarto del numero complessivo dei consiglieri stessi. ARTICOLO 12 Spetta al Congresso Regionale: a) approvare la relazione del Consiglio e le tesi congressuali; b) determinare l'indirizzo generale nell'ambito regionale del movimento cooperativistico e mutualistico, in relazione alle finalità dell'U.N.C.I.; c) approvare i criteri generali di conduzione economica della Federazione secondo i criteri generali stabiliti dall'U.N.C.I. determinare la misura ed i criteri di applicazione dei contributi associativi, ed eventualmente di quelli straordinari; d) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Federazione; e) eleggere il Consiglio, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri; f) eleggere i delegati ai Congressi dell'U.N.C.I. in base ai regolamenti Congressuali. Le deliberazioni prese dal Congresso entro i limiti dell'atto costitutivo, dello statuto e della legge sono obbligatorie per tutti gli enti aderenti, anche se assenti o dissenzienti. ARTICOLO 13 Il Congresso è validamente costituito: in prima convocazione, con la presenza di un numero di delegati rappresentanti la metà dei voti spettanti agli enti aderenti più uno; in seconda convocazione - che può aver luogo trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima - qualunque sia il numero dei delegati presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti spettanti ai delegati presenti o rappresentati. Le modifiche dello 2 STATUTO della Federazione Regionale Marchigiana U.N.C.I. Statuto che dovranno essere preventivamente approvate dall'Unione Nazionale, possono essere deliberate con due terzi di voti favorevoli complessivamente spettanti a tutti i delegati. Per deliberare lo scioglimento della Federazione è necessaria l'approvazione di almeno tre quarti dei voti degli Enti aderenti. In caso di scioglimento i beni della Federazione verranno devoluti in conformità a quanto deliberato dal Congresso che approva lo scioglimento e comunque con l'osservanza degli artt.31 e 32 del Codice Civile. I Congressi sono dichiarati aperti dal Presidente del Consiglio Direttivo e presieduti da un delegato dell'UNIONE Nazionale. ARTICOLO 14 Il Consiglio è composto: a) da un numero di membri stabilito dal Congresso regionale comunque non inferiore a 5 e non superiore a 15; b) da un rappresentante per ciascuno dei settori di attività cooperativistica prevista dall'art. 26 del presente Statuto, ed in quanto costituiti. I membri del Consiglio durano in carica quattro esercizi sociali e sono rieleggibili. IL Consiglio stesso provvede alla sostituzione dei propri membri, eletti dal Congresso, che vengono a mancare durante i quattro esercizi sociali per morte, dimissioni, decadenza od ad altra causa. I membri così nominati decadono assieme con quelli in carica. Se però viene a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio, quelli rimasti in carica debbono convocare il Congresso per la nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni sei mesi. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, i Vice Presidenti, e gli altri membri del Comitato nonché il Segretario che può essere scelto al di fuori del Consiglio Direttivo. ARTICOLO 15 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo, dai Vice Presidenti, dal segretario e da eventuali altri membri del Consiglio Direttivo. I Membri del Comitato Esecutivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. IL Comitato stesso provvede alla sostituzione dei propri membri eletti dal Consiglio Direttivo, che vengono a mancare durante il quadriennio per morte, dimissioni, decadenza od altra causa. I membri così nominati dovranno essere convalidati dalla prima riunione del Consiglio e decadono assieme a quelli in carica. Se però viene a mancare la maggioranza dei membri del Comitato quelli rimasti in carica devono convocare il Consiglio per la nomina di un nuovo Comitato Esecutivo. ARTICOLO 16 Il Comitato provvede: a) a dirigere la Federazione Regionale delle Marche in conformità delle deliberazioni assunte dal Congresso regionale; b) a stabilire i contributi normali dovuti dagli enti aderenti; c) ad amministrare la Federazione Regionale delle Marche ed a redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Direttivo: d) a stabilire il numero e l'organizzazione dei settori regionali di categoria, nonché; di quelli provinciali; e) a stabilire l'organico del personale, a nominare i funzionari e gli impiegati della Federazione Regionale, determinandone pure le condizioni di impiego e le retribuzioni; f) nominare ì vari settori, determinandone i compiti e i relativi compensi; g) a conferire deleghe generali o speciali ad uno o più dei suoi membri determinandone i poteri; h) a nominare i rappresentanti della Federazione presso i corpi consultivi e le commissioni provinciali e regionali ed in tutti quei consessi nei quali la Federazione sarà chiamata a farsi rappresentare, come pure i rappresentanti a convegni e congressi; ì) a promuovere e convocare in sede regionale o provinciale convegni su determinati temi ed a nominare commissioni di studio e di lavoro; I) a deliberare qualsiasi operazione presso banche, istituti di credito e uffici postali. ARTICOLO 17 IL Consiglio provvede: a) a svolgere funzioni di coordinamento delle attività della Federazione; b) ad approvare í bilanci; c) a fissare compensi o le indennità di carica del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e l'indennità di presenza dei membri del Consiglio e del Comitato Esecutivo; d) a nominare il Comitato Esecutivo. ARTICOLO 18 Il Presidente rappresenta la Federazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo, cura che le deliberazioni di detto organo abbiano piena e pronta esecuzione. Il Presidente firma gli atti ufficiali della Federazione e la rappresenta anche in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi giurisdizione ordinaria ed amministrativa ed in qualsiasi grado e sede di giurisdizione. Il Presidente può delegare tutti o alcuni dei suoi poteri ai Vice Presidenti, disgiuntamente fra loro. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente anziano. 3 STATUTO della Federazione Regionale Marchigiana U.N.C.I. 4 ARTICOLO 19 Il Segretario rappresenta la Federazione nei limiti dei poteri conferitigli ed esplica i compiti e le mansioni che gli vengono affidati dal Comitato Esecutivo. ARTICOLO 20 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso che ne designa anche il Presidente. I membri del Collegio Sindacale durano incarica quattro esercizi sociali e sono rieleggibili, il loro compenso verrà di volta in volta stabilito dal Congresso. IL Collegio Sindacale vigila sulla gestione amministrativa e contabile della Federazione accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, redige annualmente una relazione al bilancio preventive e consuntivo, vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei deliberati congressuali ARTICOLO 21 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso. Essi durano in carica quattro esercizi sociali, sono rieleggibili e non hanno diritto a compenso salvo il rimborso delle spese sostenute. Il Collegio dei Probiviri esamina e decide inappellabilmente su tutte le controversie che possono sorgere fra gli organismi aderenti alla Federazione e tra gli associati e la Federazione stessa, nonché, sui ricorsi relativi alla mancata accettazione delle domande di adesione e sui ricorsi eventualmente presentati dagli organismi esclusi. ARTICOLO 22 L’esercizio finanziario della Federazione coincide con l'anno solare. ARTICOLO 23 Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio deve redigere i bilanci preventivi e consuntivi. Gli enti aderenti che recedono o siano esclusi dalla Federazione non possono chiedere la restituzione delle quote annuali sia ordinarie che straordinarie e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Federazione. ARTICOLO 24 Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essi pervenuti a qualsiasi titolo. Del detto patrimonio dovrà essere tenuto l'inventario, tale inventario dovrà essere presentato in allegato al bilancio annuale. ARTICOLO 25 Le entrate della Federazione sono costituite: a) dalle quote di iscrizione, dai contributi associativi, dai contributi ordinari stabiliti e ripartiti dall'U.N.C.I. e dai corrispettivi per servizi resi agli enti aderenti; b) da eventuali contributi obbligatori per legge; c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali; d) dalle somme incassate a titolo di liberalità o per altro titolo. ARTICOLO 26 Gli enti aderenti alla Federazione saranno associati nei seguenti principali settori di categoria: Agricolo - Abitativo - Produzione e lavoro - Consumo e Servizi. IL Comitato Esecutivo, ove ne ravvisi la opportunità può istituire ulteriori settori di categoria. IL Comitato Esecutivo della Federazione determina il regolamento per il funzionamento dei singoli settori di categoria. ARTICOLO 26/BIS Il Consiglio di Presidenza dell'U.N.C.I. può in qualsiasi momento per giustificati motivi sciogliere il Consiglio Direttivo della Federazione e nominare, per un periodo non superiore a due anni, un Commissario cui vengono attribuiti tutti i poteri normalmente del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo per mandato statutario e per legge. ARTICOLO 27 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato e previsto dal presente Statuto, valgono le norme dello Statuto U.N.C.I. e le vigenti norme di legge che regolano la materia.
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