Modello EAS: Proroga al 31 marzo 2011 Stampa
Venerdì 04 Marzo 2011 10:12

Con il decreto milleproroghe (d.l. 225/2010) è stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine per presentare il modello Eas (vedi la relativa analisi in Zoom n. 34). Sono tenuti all’adempimento, introdotto dall’articolo 30 del decreto legge 185/2008, gli enti associativi che si avvalgono del regime di decommercializzazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, delle attività svolte nei confronti dei soci. Il modello Eas è stato approvato con provvedimento 2 settembre 2009 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ha stabilito, altresì, le modalità e i termini per la sua presentazione (vedi il sottostante specchietto riepilogativo). Precendemente, la scadenza era fissata al 31 dicembre 2009 per gli enti di vecchia costituzione, cioè costituiti prima del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del Dl 185/2008). Per gli enti costituiti successivamente, il termine ordinario veniva stabilito in 60 giorni dalla nascita, salvo che il sessantesimo giorno non scadesse in data anteriore al 31 dicembre 2009, nel qual caso il termine di presentazione del modello veniva posticipato a tale data.

 

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 24 febbraio 2011 chiarisce che la proroga disposta dal Dl 225 riguarda tutti gli enti associativi per i quali il termine di presentazione del modello scade entro il 31 marzo 2011. Si tratta, in particolare, degli enti costituiti:

•prima del 29 novembre 2008, il cui termine secondo le precedenti previsioni è scaduto il 31 dicembre 2009

•dopo il 29 novembre 2008, per i quali il termine di sessanta giorni dalla costituzione scada entro il 31 marzo 2011.

Rimane, comunque, salva la previsione dei sessanta giorni come termine ordinario per la presentazione del modello EAS qualora tale termine scada in un giorno successivo al 31 marzo 2011. (Per esempio, un ente associativo che si costituisce il 25 marzo 2011 avrà comunque a disposizione 60 giorni per presentare il modello).

Gli enti che hanno già presentato il modello, anche tardivamente, non devono effettuare una nuova comunicazione.

La circolare precisa, infine, che rimangono fermi i chiarimenti, compresi quelli relativi agli enti esonerati e agli enti ammessi alla presentazione con modalità semplificate, forniti con i precedenti documenti di prassi (circolari n. 12/E, n. 45/E e n. 51/E del 2009, e risoluzione n. 125/E del 2010).

Modello enti associativi - modello Eas

Si ricorda che il Modello enti associativi - modello Eas – (reperibile sul sito dell’www.agenziaentrate.it) introdotto in linea con quanto stabilito dall'articolo 30 del decreto legge 185/2008, deve essere compilato dagli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, ivi compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi,  al fine di comunicare i dati fiscalmente rilevanti all'agenzia delle Entrate per poter continuare a usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge, ossia la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui all'articolo 148 del Tuir e all'articolo 4 del Dpr 633/1972 .Secondo quanto specificato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 45/E del 29/10/2009  sono tra  i soggetti obbligati alla compilazione del citato modello:

le Associazioni Sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato che, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

le Associazioni di Promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

Le associazioni sopra elencate, possono assolvere l’onere della comunicazione compilando il primo riquadro del modello EAS contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4, 5, 6, 25 e 26 dello stesso.

Sono escluse dalla presentazione del  modello EAS le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Ultimo aggiornamento Venerdì 04 Marzo 2011 10:19