Autotrasporto: Accesso alla professione – chiarimenti e scadenze Stampa

Sulla base delle nuove norme in vigore e della circolare esplicativa del 30 aprile 2012, la Direzione Generale del Trasporto Stradale ha fornito chiarimenti sulle disposizioni per l'accesso al mercato e alla professione di autotrasporto di cose per conto di terzi in attuazione di quanto previsto dal Reg. CE 1071 e alle scadenze correlate. Le imprese a regime, che già esercitano e che hanno già dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale (in base alle disposizioni previgenti all'applicazione del Reg. UE 1071/2009) hanno solo l'obbligo di documentare il requisito di stabilimento all'Ufficio delle Motorizzazione ove hanno la sede principale, unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione entro la data del 4 dicembre 2012.

 

Le imprese che non hanno mai dimostrato i 3 requisiti, tra cui:

- le imprese "ante '78": quelle che esercitano l'attività da prima del 1978 e che finora sono state dispensate da qualsiasi dimostrazione;

- le imprese "ex esenti": quelle nate tra il 1978 ed il 31 maggio 1987, che hanno dimostrato solo l'idoneità professionale con la "sanatoria del 2007", cioè con atto notorio alla specifica Commissione del Ministero dei Trasporti;

dovranno, entro la data del 4 giugno 2012:

- dimostrare onorabilità, idoneità finanziaria e professionale alla Provincia nel cui territorio hanno la sede principale;

- documentare lo stabilimento, unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione all'Ufficio Motorizzazione della propria sede principale.

La capacità professionale deve essere dimostrata entro il 3 giugno 2012 anche dalle imprese esentate fino al 16 agosto 2005 (veicoli per spurgo pozzi neri, per trasporti rifiuti solidi urbani, per betoniere, etc.) chedovevano regolarizzarsi entro il 4 dicembre 2011. Qualora queste si siano iscritte tra il 4 dicembre 1999 ed il 16 agosto 2005 dovranno sostenere l'esame previa frequenza dello specifico corso, la dove necessario. Il Decreto conferma anche l'esenzione dal corso di preparazione all'esame di idoneità professionale per chi ha conseguito un diploma di scuola media superiore, e non è consentito più l’esame di controllo.

Sono esentati dall’esame coloro che dimostrano di avere diretto in maniera continuativa (anche discontinui fino all’80% del periodo considerato) una o più imprese di trasporto (con sede in Italia o in altri Paesi comunitari) nei dieci anni precedenti la data del 4 dicembre 2009 e che siano rimasti in attività fino al 10 febbraio 2012, data in entrata in vigore del decreto legge.

La domanda (in bollo) di rilascio dell'attestato, va presentata, entro il 3 giugno 2012 agli uffici della provincia nel cui territorio il soggetto richiedente è residente.

Si consente, infine, ove ne ricorrano le condizioni, ai titolari di attestato per trasporti nazionali rilasciato per esperienza quinquennale (ai sensi dell'articolo 8 del DM 198/1991) di chiederne la sostituzione con quello ora previsto per esperienza decennale, con una specifica indicazione nella domanda di rilascio dell'attestato.

Chi svolge le funzioni di Gestore dei Trasporti, che abbia un legame con l’impresa, ossia titolare, socio, amministratore o dipendente dell'azienda, può essere designato a svolgere tali funzioni presso una sola impresa di autotrasporto. Il Gestore dei Trasporti esterno (ossia non titolare, socio, amministratore o dipendente dell'azienda), può svolgere tale funzione per una sola impresa di autotrasporto, con un parco complessivo massimo di 50 veicoli.

Le imprese che già esercitano con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate (o quelle che hanno chiesto l'iscrizione all'Albo per esercitare con tali veicoli fino al 6 aprile 2012 - anche se non hanno documentato l'acquisizione entro tale data di almeno un autoveicolo) debbono dimostrare i 4 requisiti per l'accesso alla professione entro il 7 aprile 2013. Fino a tale data - chiarisce la circolare - "possono liberamente immettere in circolazione gli stessi autoveicoli". Per esse, ai sensi dell'articolo 11, comma 6-bis, della legge 35/2012, l’idoneità professionale può essere comprovata con la sola frequenza ad un corso di formazione "professionalizzante" iniziata entro la predetta data. Con tale prova (facilitata), le citate imprese potranno tuttavia esercitare solo con autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate (se dopo il 4 giugno 2012 vogliono esercitare con autoveicoli di massa superiore - precisa la circolare - "dovranno accedere alla professione e al mercato secondo le corrispondenti disposizioni della disciplina a regime.... ).

Le imprese che esercitano o intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva non superiore a 1.5 tonnellate sono soggette all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dimostrando, come in passato, il solo requisito dell'onorabilità.

Premesso che si attendono provvedimenti da parte del Ministero dei Trasporti che potrebbero modificare, o chiarire dubbi in proposito alle nuove regole, i nostri uffici sono a disposizione per i chiarimenti eventualmente richiesti.