UNCI PESCA: COMUNICATO STAMPA su ASPI Stampa

L’Unci Pesca rende noto che con circolare n. 140 del 14.12.2012, l’INPS ha fornito utili delucidazioni in ordine all’istituzione dell’indennità di disoccupazione ASpI, istituita dall’art. 2 della Legge 28 giungo 2012  n.92.

Difatti, la suddetta legge di riforma del mercato del lavoro, tra le diverse disposizioni adottate a tutela del reddito, istituisce - con decorrenza 1 gennaio 2013 - l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) la cui funzione è quella di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, un’indennità mensile di disoccupazione.

Tra i destinatari della nuova assicurazione si evidenziano i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 250/58, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato.

Il contributo ordinario di finanziamento delle indennità ASpI, posto a carico dei datori di lavoro, è pari all’1,31%, della retribuzione imponibile. Inoltre, tale aliquota imponibile deve essere incrementata anche del contributo dello 0,30% destinato – per le aziende che vi aderiscono – al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

In breve, i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo complessivo pari all’1,61% (1,31%+o,30%) della retribuzione imponibile.

La stessa legge, dispone inoltre, una serie di riduzioni del costo del lavoro ovvero:

INDUSTRIA DELLA PESCA – Cooperative ex legge n. 250/58 CSC 11901

 

Contributo ASpI

Riduzione art. 120 legge 388/2000

 

Riduzione commi 361 e 361 legge 266/2005

ASpI

Add. ASpI L.845/78

ASpI Totale

Cuaf

ASpI

Totale

Cuaf

ASpI

Totale

-

0.30

0,30

0,01

0,40

0,41

 

0,90

0,90

 

Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2013, la legge 92/2012 introduce un contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile dovuta dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

Per effetto di tale disposizione, la contribuzione complessivamente dovuta per l’ASpI si attesterà al 3,01% (1,61% + 1,40%) della retribuzione imponibile, fatte salve le eventuali riduzioni del contributo di cui alla precedente tabella.

Al fine di incentivare le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro, la norma prevede che il contributo addizionale dell’1,40% potrà essere recuperato (superato il periodo di prova) dai datori di lavoro che alla scadenza, trasformano il rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato.

La Legge 92/2012 inoltre, prevede un ulteriore contributo destinato al finanziamento dell’ASpI; infatti, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013, i datori di lavoro sono tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

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