Legge di stabilità - Pacchetto Iva (reverse charge e split payment Stampa
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Scritto da Administrator   
Lunedì 12 Gennaio 2015 09:47

Nella Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), sono state introdotte alcune misure di variazione del regime IVA come di seguito dettagliato.

Reverse charge esteso ad altri settori

Dal 1° gennaio 2015 il particolare meccanismo dell'inversione contabile (detto “reverse charge”) deve essere applicato anche a una nuova serie di operazioni riguardanti i settori edile, energetico e della grande distribuzione, ulteriori rispetto a quelle già elencate nei commi quinto e sesto dell'articolo 17 del Dpr n. 633/1972 (cessioni di oro da investimento, cessioni di materiale d'oro e di prodotti semilavorati con specifiche caratteristiche di purezza; prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori; cessioni di fabbricati, per le quali il cedente ha espresso in atto l'opzione per l'imponibilità Iva; cessioni di cellulari; cessioni di personal computer e loro componenti e accessori; cessioni di materiali e prodotti lapidei) e nel comma settimo dell'articolo 74 dello stesso decreto (cessioni di rottami).

Ricordiamo che il sistema del reverse charge, derogando alla disciplina generale in materia di Iva, trasferisce gli obblighi di assolvimento dell'imposta dal cedente all'acquirente. Quest'ultimo, infatti, ricevuta dal fornitore la fattura senza applicazione dell'Iva e con l'indicazione che si tratta di un'operazione soggetta a inversione contabile, integra il documento, riportando l'aliquota e la relativa imposta, e lo annota sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti.

Il meccanismo è stato ora esteso alle seguenti operazioni:

  • prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (articolo 3 della direttiva 2003/87/Ce)
  • trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore
  • cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari
  • cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Per le operazioni appartenenti al settore energetico, l'applicazione del reverse charge è prevista per quattro anni. Invece, per il settore della grande distribuzione, l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea.

Split payment: le PA versano l'Iva direttamente all'erario

Si prevede che a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, le forniture eseguite a favore della Pubblica Amministrazione devono avvenire con il sistema dello “split payment”, che consiste nell’addebito dell’Iva in fattura da parte del soggetto passivo che pone in essere l’operazione, ma con versamento dell’imposta a carico dell’acquirente o committente.

In base allo split payment, finalizzato a contrastare le frodi, l'ente pubblico, a fronte della cessione o della prestazione ricevuta, eroga il solo corrispettivo al netto dell'Iva, versando l'imposta direttamente all'erario (il meccanismo non si applica alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto), secondo modalità e termini che saranno stabiliti da un decreto ministeriale.

Il sistema in questione è operativo dal 1° gennaio 2015 senza necessità di autorizzazione comunitaria, fermo restando che se tale autorizzazione non dovesse pervenire sarà necessario ripristinare l’applicazione ordinaria dell’Iva con tutte le problematiche che ne possono derivare.

E’ bene segnalare che le disposizioni relative allo split payment, di cui all’art. 17-terdel D.P.R. n. 633/1972, non si applicano alle operazioni per le quali l’ente cessionario o committente, in qualità di soggetto passivo d’imposta, debba applicare il regime di inversione contabile (ad esempio, acquisti intracomunitari di beni, ovvero prestazioni di subappalto rese nel settore edile). In altre parole, laddove l’operazione rientri in una delle fattispecie per le quali si rende applicabile il regime del reverse charge, quest’ultimo prevale rispetto al nuovo sistema dello split payment.

Infine, per le PA che omettono o ritardano il versamento dell'imposta, è prevista l'applicazione della sanzione per omesso o tardivo versamento, cioè il 30% dell'importo non versato.

 

Leggi il testo completo della Ns. Circolare Prot. 5/2015

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Ultimo aggiornamento Lunedì 12 Gennaio 2015 09:50