D.P.R. 601/73: AZIONI DI SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE

Disciplina delle agevolazioni tributarie, Legge n. 601/73

D.P.R.
29 settembre 1973, n. 601

Titolo III

AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE
Art. 10 - Cooperative agricole e della pesca

Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta
locale sui redditi, i redditi conseguiti da società cooperative
agricole e loro consorzi, mediante l'allevamento di animali con mangimi
ottenuti per almeno un quarto dei terreni dei soci nonché mediante
la manipolazione, trasformazione e alienazione, nei limiti stabiliti
alla lettera c) dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, di
prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti
della potenzialità dei loro terreni. Se le attività esercitate
dalla cooperativa o dai soci eccedono i limiti di cui al precedente
comma ed alle lettere b) e c) dell'art. 28 del predetto decreto, l'esenzione
compete per la parte del reddito della cooperativa o del consorzio corrispondente
al reddito agrario dei terreni dei soci. I redditi conseguiti dalle
cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta
sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi.
Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano
professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi
assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del D.P.R. 2 ottobre
1968, n. 1639 o la pesca in acque interne.


Art. 11 - Cooperative di produzione e lavoro

I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione
e lavoro e loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi se l'ammontare
delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la
loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di
cui all'ultimo comma, non è inferiore al sessanta per cento dell'ammontare
complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie
prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore
al sessanta per cento ma non al quaranta per cento dell'ammontare complessivo
degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta
locale sui redditi sono ridotte alla metà. Per le società
cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano
a condizione chen per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per
i soci delle cooperative di lavoro, dall'art. 23 del D.Lgs.C.P.S. 14
dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni. Nella determinazione
del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro
e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori
a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari
correnti aumentati del venti per cento.


Art. 12 - Altre società cooperative

Per le società cooperative e loro consorzi diversi da quelli
indicati dagli articoli 10 e 11 l'imposta sul reddito delle perone giuridiche
e l'imposta locali sui redditi sono ridotte di un quarto.

Ai fini dell'imposta locale sui redditi la società o il consorzio
ha facoltà di optare per l'applicazione delle deduzioni previste
nel quarto comma dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in
luogo della riduzione di cui al comma precedente. L'opzione deve essere
esercitata in sede di dichiarazione annuale, alla quale deve essere
allegato, a pena di nullità, l'elenco dei soci cui si riferiscono
le dichiarazioni.

Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, ferme
restando le disposizioni dei precedenti commi, sono ammesse in deduzione
dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione
di una parte del prezzo delle merci acquistate.

Art. 13 - Finanziamento dei soci

Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme
che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano
alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono
ai soci stessi a condizione:

a. che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente
per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun
socio, la somma di lire quaranta milioni. Tale limite è elevato
a lire ottanta milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione,
trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative
di produzione e lavoro;

b. che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la
misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di 2,5 punti.

Art. 14 - Condizioni di applicabilità delle agevolazioni


Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle società
cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della
mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei
registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione. I
requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli
statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni
indicate nell'art. 26 del D.L. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo
d'imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo
trascorso dall'approvazione degli statuti stessi. I presupposti di applicabilità
delle agevolazioni sono accertati dall'Amministrazione finanziaria sentiti
il Ministero del lavoro e gli altri organi di vigilanza.