Dal gennaio 2004
opera anche nella Regione Marche il Comitato Foncooper Marche. E'il
completamento di regionalizzazione della cosiddetta legge Marcora (L.
49/85 titolo I), attraverso cui le cooperative marchigiane potranno
ottenere i contributi con il gestore Coopercredito spa. A proposito
di legge Marcora, va sottolineato che le Marche risultano la seconda
regione per applicazione: si sono realizzati numerosi progetti di investimento
e mantenuti circa 600 posti di lavoro tramite la trasformazione in cooperative
di aziende in crisi. Possono accedere ai finanziamenti agevolati a valere
sul Fondo di rotazione di cui al Tit. I della L. 49/85 (legge Marcora)
le cooperative e le piccole società cooperative, rientranti nei
limiti dimensionali previsti per le PMI. Sono finanziati gli investimenti
che riguardano progetti finalizzati all'aumento della produttività
e dell'occupazione, alla valorizzazione dei prodotti e alla razionalizzazione
del settore distributivo, al ripianamento di passività contratte
per la realizzazione dei progetti, alla ristrutturazione e riconversione
degli impianti. Il finanziamento può essere concesso per un importo
non superiore al 70% della spesa; il tasso di riferimento viene ridotto
di una percentuale che può raggiungere il 75%.
Beneficiari:
Società cooperative
ispirate ai principi di mutualità, iscritte nei registri delle
prefetture e nello schedario generale della cooperazione e soggette
alla sorveglianza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
ad eccezione delle cooperative di abitazione. Le suddette cooperative,
al fine dell’intervento agevolativo vengono differenziate in:
- Cooperative con capitale investito non superiore a 500 milioni di
lire; - Cooperative con capitale investito superiore a 500 milioni di
lire; Una delle seguenti tipologie di cooperative: - Cooperative di
produzione e lavoro costituite da: lavoratori ammessi al trattamento
della Cassa integrazione o posti in mobilità dipendenti da imprese
per le quali sono stati adottati i provvedimenti previsti dalle Leggi
675/1977, 787/1978 e 95/1979; - dipendenti da imprese sottoposte a procedure
concorsuali o di liquidazione; - dipendenti licenziati per cessazione
dell'attività dell'impresa o per riduzione di personale; - dipendenti
da imprese poste in vendita o in liquidazione che intendano rilevare,
in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono. - Cooperative che realizzino
in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori
delle imprese di cui al precedente punto 1 mediante l'acquisto, l'affitto,
la gestione anche parziale delle imprese stesse o di singoli rami dell'impresa
o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali
sostitutive; Viene riconosciuta priorità alle domande presentate
da cooperative sorte da aziende in crisi (lettera c). Tipologia d’impresa
Piccole e medie imprese, individuate come tali in conformità
agli appositi requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
Oggetto
dell'agevolazione:
Per i beneficiari di tipo a) le spese relative alle seguenti iniziative:
aumento della produttività e/o dell'occupazione mediante l'incremento
e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione, dei servizi tecnici, commerciali
e amministrativi delle imprese; valorizzazione dei prodotti ai fini
di una maggiore competitività sul mercato anche mediante il miglioramento
della qualità; razionalizzazione del sistema distributivo per
adeguarlo alle esigenze del commercio moderno; sostituzione delle passività
finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui ai precedenti
punti, in misura non superiore al 50% del totale dei progetti medesimi,
purché determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione
della domanda; ristrutturazione e riconversione degli impianti, ivi
compresa la formazione di scorte per un ammontare non superiore al 20%
degli investimenti fissi. Per i beneficiari di tipo b) le spese relative
alle seguenti iniziative: ristrutturazione e riconversione degli impianti,
ivi compresa la formazione di scorte per un ammontare non superiore
al 20% degli investimenti fissi. Per i beneficiari di tipo c) le spese
relative alle seguenti iniziative: realizzazione e acquisto di impianti
nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei
servizi; aumento della produttività e/o dell'occupazione mediante
l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione, dei servizi
tecnici, commerciali e amministrativi delle imprese; ristrutturazione
e riconversione degli impianti, ivi compresa la formazione di scorte
per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti fissi Sono
ammessi all’agevolazione i costi relativi al progetto d’investimento
sostenuti nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione.
La data della prima fattura riguardante l’investimento determinerà
l’inizio del programma d’investimento.
Agevolazioni:
Finanziamento a tasso agevolato Non esistono limitazioni per la data
di presentazione delle richieste di agevolazione. L’intervento
consiste in un finanziamento agevolato fino ad un massimo di 2 mld di
lire, (pari a €1,03 milioni). Tale finanziamento può coprire
fino al 70% dell’importo ritenuto ammissibile, mentre il medesimo
può essere concesso fino alla copertura totale della spesa ammissibile
per progetti d’investimento localizzati nel Meridione o, comunque,
caratterizzati da particolari esigenze finanziarie. Il tasso applicato
a tale finanziamento è pari al 50% del tasso di riferimento dei
singoli settori interessati. Tale tasso riguarda il settore agricolo
ed il settore industriale ed è formato dalla percentuale dei
costi medi di indebitamento del settore bancario – fissato mensilmente
dal Ministero dell’economia e delle finanze - e da una commissione
aggiuntiva – fissata a gennaio di ogni anno. Nel caso in cui la
cooperativa beneficiaria decida di integrare la domanda di finanziamento
con la sottoscrizione di capitale sociale corrispondente ad almeno il
20% dell’investimento calcolato, il tasso applicato al finanziamento
sarà pari al 25% del tasso di riferimento dei singoli settori
interessati. Il rimborso del prestito avviene attraverso il pagamento
di rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale
e di quota interessi, che decorrono dal 1° gennaio o dal 1°
luglio antecedente la prima erogazione, con termine non successivo alla
data di cessazione dell’ attività della cooperativa. La
durata dell’agevolazione è pari ad un periodo massimo di
8 anni (compreso un anno di preammortamento) per gli investimenti nell’
acquisto di macchinari ed attrezzature, elevabile a 12 anni (compresi
due anni di preammortamento) in tutti gli altri casi. L’agevolazione
viene concessa a fronte di specifiche garanzie, privilegiando quelle
sugli immobili, sugli impianti e relative pertinenze, sui macchinari
e sugli utensili destinati al funzionamento della cooperativa e non
è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti il medesimo progetto.
Territori Agevolabili:
Sede legale, amministrativa e produttiva nel territorio nazionale.
Altre Informazioni:
Durata del progetto La durata delle agevolazioni non può superare
gli otto anni per progetti di acquisto di macchinari ed attrezzature
ed i 12 anni in tutti gli altri casi.