| Legge
n 381 del 8 novembre 1991
Disciplina delle cooperative sociali
Art.
1 (Definizione) 1.
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale
dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la
presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse
operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione
di "cooperativa sociale".
Art.
2 (Soci volontari)
1.
Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative
sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la
loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei
soci. Il loro numero non può superare la metà del numero
complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme
di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle
norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,
con proprio decreto, determina l'importo delle retribuzioni da assumere
a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri
stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a),
da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni
pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate
in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego
di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni
dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio,
fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e
4 .
Art.
3 (Obblighi e divieti)
1.
Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti
mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di
cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione
sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
come dall'articolo ó, comma 1, lettera c), della presente legge,
nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo
9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo
2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.
Art.
4 (Persone svantaggiate)
1.
Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi
fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici,
i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti,
i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,
i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste
dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n.
354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano
inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con
il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita
la Commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18
del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577 e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno
il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente
con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La
condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente
dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria
previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali, relativamente
alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui ai presente
articolo, sono ridotte a zero.
Art. 5 (Convenzioni)
1.
Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia
di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con
le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli
socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità
di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative
debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma
1.
Art.
6 (Modifiche al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n.1577)
1.
Al citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia de verbale
deve essere trasmessa, a cura dei Ministero dei lavoro e della previdenza
sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione
nei cui territorio la cooperativa ha sede legale";
b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma
sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione
della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Sezione cooperazione sociale";
d) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative
sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività
da esse svolta".
Art.
7 (Regime tributario)
1.
Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative
sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 dei decreto dei Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte
catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di
mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio
dell'attività sociale.
3. Alla tabella A, parte II, del decreto dei Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto
il seguente numero:
"41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese
da cooperative sociali" .
Art. 8 (Consorzi)
1.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti
come società cooperative aventi la base sociale formata in misura
non inferiore ai settanta per cento da cooperative sociali.
Art.
9 (Normativa regionale)
1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo
regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di
raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché
con le attività di formazione professionale e di sviluppo della
occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative
sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione,
prevedendo in particolare, i requisiti di professionalità degli
operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno
e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle
misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie
disponibilità delle regioni medesime.
Art.
10 (Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività
di assistenza e di consulenza)
1.
Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano
le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815.
Art. 11 (Partecipazione delle persone giuridiche)
1.
Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche
pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo
sviluppo delle attività di tali cooperative.
Art.12
(Disciplina transitoria)
1.
Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore
della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle
disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle
norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui
agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate
con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite
dall'atto costitutivo.
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