Legge 127/71 detta:"Piccola Riforma"La Legge 17 febbraio 1971, n. 127, detta "Piccola Riforma", introduce alcune importanti novità nel regime legislativo e fiscale delle cooperative. L’art. 8 esenta le cooperative rispondenti ai criteri dell’art. 45 della Costituzione e della "Legge Basevi" dall’imposta sulle società; l’art. 12 disciplina fiscalmente il prestito da soci; l’art. 14 introduce il divieto di trasformare le cooperative in società ordinarie, consolidando così il carattere non speculativo della cooperazione. LEGGE 17
febbraio 1971, n. 127 - Modifiche al D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577,
modificato con L. 18 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori
modificazioni dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per
la cooperazione. Art. 8. (Imposta sulle società) Le società cooperative e loro consorzi sono esenti dall’imposta sulle società a condizione che siano entrambi retti e disciplinati dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.. Art. 12. (Prestiti da soci) Sono esenti dall’imposta di ricchezza mobile, categoria A gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, purché concorrano le seguenti condizioni:
L’articolo 86 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica alle società cooperative e ai loro consorzi. Le modalità e la durata dei conferimenti previsti dal presente articolo sono determinate dagli enti cooperativi con apposito regolamento. Art. 14. (Divieto di trasformazione delle società cooperative) Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all’unanimità. Art. 10 (Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza) 1. Alle cooperative
istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni
di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815. 1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. Art.12 (Disciplina transitoria) 1. Le cooperative sociali
già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono
uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa
previste. |