Legge 127/71 detta:"Piccola Riforma"

La Legge 17 febbraio 1971, n. 127, detta "Piccola Riforma", introduce alcune importanti novità nel regime legislativo e fiscale delle cooperative. L’art. 8 esenta le cooperative rispondenti ai criteri dell’art. 45 della Costituzione e della "Legge Basevi" dall’imposta sulle società; l’art. 12 disciplina fiscalmente il prestito da soci; l’art. 14 introduce il divieto di trasformare le cooperative in società ordinarie, consolidando così il carattere non speculativo della cooperazione.

LEGGE 17 febbraio 1971, n. 127 - Modifiche al D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con L. 18 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 6 aprile 1971)

Art. 8. (Imposta sulle società) Le società cooperative e loro consorzi sono esenti dall’imposta sulle società a condizione che siano entrambi retti e disciplinati dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione..

Art. 12. (Prestiti da soci) Sono esenti dall’imposta di ricchezza mobile, categoria A gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, purché concorrano le seguenti condizioni:

  1. che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, persona fisica, la somma di lire 20 milioni. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di 40 milioni;
  2. che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il saggio degli interessi legali;
  3. che negli statuti delle società cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui all’articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni, e che le cooperative ed i consorzi stessi siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

L’articolo 86 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica alle società cooperative e ai loro consorzi. Le modalità e la durata dei conferimenti previsti dal presente articolo sono determinate dagli enti cooperativi con apposito regolamento.

Art. 14. (Divieto di trasformazione delle società cooperative) Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all’unanimità.

Art. 10 (Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza)

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815.
Art. 11 (Partecipazione delle persone giuridiche)

1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Art.12 (Disciplina transitoria)

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.