Art. 1
(Oggetto)
1. La Regione, con la presente legge, riconosce il rilevante
valore della cooperazione sociale e in attuazione dell'articolo 9 della
legge 8 novembre 1991, n. 381 concernente: "Disciplina delle cooperative
sociali":
a) istituisce e regolamenta l'albo regionale delle cooperative sociali;
b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei
servizi socio-sanitari e assistenziali, nonché con le attività
di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
c) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra le cooperative
sociali e loro consorzi e gli enti pubblici operanti nelle materie di
competenza regionale;
d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione
sociale;
e) istituisce il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale.
Art. 2
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge le cooperative sociali
sono quelle definite dall'articolo 1 della legge 381/1991.
Art. 3
(Albo regionale delle cooperative sociali)
1. E' istituito presso la struttura competente in materia
di servizi sociali della Giunta regionale l'albo regionale delle cooperative
sociali e loro consorzi.
2. L'albo si articola in sezioni provinciali gestite dalle Province ai
sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), della l.r. 17 maggio 1999,
n. 10 concernente: "Riordino delle funzioni amministrative della
Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività
produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla
persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione
amministrativa" ed è suddiviso in:
a) tipologia "A", comprendente le cooperative che gestiscono
servizi socio-sanitari ed educativi;
b) tipologia "B", comprendente le cooperative che svolgono attività
diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) tipologia "C", comprendente i consorzi di cui all'articolo
8 della legge 381/1991.
3. La Giunta regionale definisce i requisiti e le procedure per l'iscrizione
alle sezioni provinciali, gli adempimenti conseguenti all'iscrizione,
i presupposti e le modalità della cancellazione e le modalità
per l'aggiornamento periodico dell'albo regionale,
4. L'albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato annualmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 4
(Raccordo con i servizi socio-sanitari, assistenziali ed
educativi e con le attività di formazione professionale)
1. La programmazione regionale e in particolare gli atti
programmatori nell'ambito delle attività socio-sanitarie, assistenziali
ed educative prevedono le modalità di specifico apporto delle cooperative
sociali.
2. Nei programmi pluriennali delle attività di formazione professionale
e lavoro e nei piani attuativi annuali della Regione e delle Province
sono previsti strumenti idonei a favorire:
a) la realizzazione, d'intesa tra le strutture formative e le cooperative
sociali, di iniziative finalizzate alla formazione di base, all'aggiornamento
e alla riqualificazione degli operatori, anche mediante l'individuazione,
la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito
delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate;
b) la realizzazione da parte delle cooperative sociali di specifiche iniziative
formative a favore di lavoratori svantaggiati con particolare riguardo
alle iniziative da attuarsi mediante il ricorso al fondo sociale europeo
e ad altre risorse comunitarie;
c) la realizzazione da parte delle cooperative sociali di progetti di
inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
d) la realizzazione di autonome iniziative delle cooperative sociali volte
alla formazione, qualificazione professionale ed aggiornamento permanente
del proprio personale e alla qualificazione manageriale degli amministratori,
attraverso adeguati supporti in particolare
alle attività formative svolte in maniera consorziata.
Art. 5
(Convenzioni)
1. La Giunta regionale approva il tariffario regionale,
ed approva, sentita la Commissione consiliare competente, i criteri per
l'affidamento dei servizi e gli schemi di convenzione fra le cooperative
sociali e gli enti territoriali locali e gli altri enti pubblici operanti
nelle materie di competenza regionale; nel caso di pluralità di
soggetti aspiranti alla convenzione, si procede mediante trattativa privata,
preceduta da gara ufficiosa.
2. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative
ed i consorzi devono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 3.
3. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione di diritto della
convenzione.
4. Per garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace
processo di programmazione le convenzioni relative alla gestione dei servizi
caratterizzate da prestazioni ricorrenti possono essere di durata triennale
e sono rinnovabili sulla scorta di valutazioni qualitative che tengano
conto anche del grado di soddisfazione degli utenti.
5. La Giunta regionale definisce annualmente l'importo delle risorse da
destinare all'acquisto di beni e servizi dalle cooperative sociali di
tipo "B" iscritte all'albo, secondo le modalità previste
dalla legge 381/1991.
Art. 6
(Promozione della qualità della cooperazione sociale)
1. La Regione, nel quadro delle azioni di promozione e
sviluppo del sistema della cooperazione sociale, opera, attraverso l'Osservatorio
regionale per le politiche sociali, un monitoraggio sulla qualità,
sulle modalità di affidamento e sull'efficacia dei servizi prestati
dalle cooperative sociali.
2. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, gli enti che stipulano
convenzioni con le cooperative di cui alla presente legge inviano alla
Giunta regionale le notizie relative con le modalità fissate dalla
Regione.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
elabora un sistema di valutazione delle cooperative sociali fondato sulla
qualità delle prestazioni.
Art. 7
(Sostegno alle cooperative sociali)
1. La Regione concede contributi per il sostegno di iniziative
volte ad una migliore acquisizione di capacità lavorative da parte
di persone svantaggiate promosse dalle cooperative sociali rientranti
nella tipologia "B" iscritte all'albo.
2. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui
al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita
la Commissione consiliare competente.
3. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con
altri benefici concessi per le medesime finalità.
4. Le cooperative facenti parte di un consorzio costituito ai sensi dell'articolo
8 della legge 381/1991 non possono usufruire dei benefici che vengono
concessi al consorzio sul medesimo progetto o al medesimo titolo.
5. La Regione può concedere alle cooperative sociali agevolazioni
fiscali da determinare annualmente con legge regionale.
6. La Giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e
contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta
destinazione dei fondi e delibera la revoca e la restituzione dei contributi
già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non
conforme alle norme della presente legge.
Art. 8
(Comitato tecnico consultivo
per la cooperazione sociale)
1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato
tecnico consultivo per la cooperazione sociale, nominato dal presidente
della Giunta regionale e composto da:
a) il dirigente competente in materia di servizi sociali che lo presiede;
b) i dirigenti delle strutture competenti in materia di sanità,
lavoro e formazione professionale o loro delegati;
c) un rappresentante dell'Agenzia regionale Marche lavoro di cui all'articolo
8 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38;
d) quattro rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale
designati dalle associazioni regionali delle cooperative che risultano
aderenti alle associazioni nazionali della cooperazione;
e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori;
f) un rappresentante dell'Unione Province Italiane (UPI) regionale;
g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
regionale.
2. I componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale
e possono essere riconfermati.
3. Il Comitato si dota di un regolamento per il suo funzionamento.
4. Il Comitato si avvale per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni
ad esso attribuiti dalla presente legge della struttura competente in
materia di servizi sociali.
5. Ai componenti del Comitato con esclusione dei dipendenti regionali,
spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla l.r. 2 agosto
1984. n. 20 e successive modificazioni.
Art. 9
(Compiti del Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale)
1. Il Comitato tecnico consultivo per la cooperazione
sociale formula proposte ed esprime pareri alla Giunta regionale nelle
materie di cui alla presente legge, nonché alle Province in ordine
alle problematiche inerenti le iscrizioni o le cancellazioni delle cooperative
sociali dalla sezione provinciale dell'Abo.
2. Il Comitato, avvalendosi dell'Osservatorio regionale per le politiche
sociali, riferisce annualmente alla Giunta regionale sull'attuazione delle
convenzioni stipulate ai sensi della presente legge, segnalando lo stato
di recepimento della medesima da parte delle amministrazioni locali; riferisce
altresì sull'attività complessiva della cooperazione sociale
rispetto agli obiettivi fissati dalla Regione.
Art. 10
(Norme finanziarie)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente
legge è autorizzata per l'anno 2002, la spesa di lire 154.000 euro;
per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita
con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al
comma 1 si provvede per l'anno 2002 mediante impiego delle somme che si
rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 13 aprile 1995,
n. 50 iscritte a carico del capitolo 4234124 del bilancio pluriennale
2001/2003; per gli anni successivi mediante quota parte del gettito derivante
dai tributi propri della Regione.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate al comma
1 sono iscritte per l'anno 2002 a carico del capitolo che la Giunta regionale
è autorizzata, con proprio atto, ad istituire nello stato di previsione
della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione "Contributi
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e con
gli stanziamenti di competenza e di cassa di 154.000 euro.
Art. 11
(Norme finali e transitorie)
1. E' abrogata la l.r. 13 aprile 1995, n. 50.
2. Il Comitato di cui all'articolo 8 è costituito entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; fino alla
sua costituzione resta in carica il Comitato di cui all'articolo 15 della
l.r. 50/1995.
3. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma
3, sono iscritte di diritto alle sezioni provinciali dell'albo di cui
all'articolo 3 le cooperative già iscritte all'albo regionale di
cui all'articolo 2 della l.r. 50/1995.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 18 dicembre 2001
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE
DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO
7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI'
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 9 della L. n. 381/1991 (Disciplina delle cooperative
sociali) è il seguente:
"Art. 9 - (Normativa regionale) - 1. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di
attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative
sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività
dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione
professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative
sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione,
prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli
operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno
e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle
misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie
disponibilità delle regioni medesime".
Nota all'art. 2, comma 1:
Il testo dell'art. 1 della L. n. 381/1991 (per l'argomento della legge
vedi nella nota all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 1 - (Definizione) - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo
di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la
presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse
operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione
di "cooperativa sociale"".
Note all'art. 3, comma 2:
- Il testo della lett. a), comma 1, art. 67 della L.R. n. 10/1999 (Riordino
delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori
dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio,
ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità,
nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) è
il seguente:
"Art. 67 - (Funzioni delle Province) - 1. Sono attribuite alle Province
le funzioni amministrative concernenti:
a) la tenuta della sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni
di volontariato e delle cooperative sociali operanti nell'ambito del territorio
provinciale;
(Omissis)".
- Il testo dell'art. 8 della L. n. 381/1991 (per l'argomento della legge
vedi nella nota all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 8 - (Consorzi) - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge
si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi
la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento
da cooperative sociali".
Nota all'art. 5, comma 5:
Per l'argomento della L. n. 381/1991 vedi nella nota all'art. 1, comma
1.
Nota all'art. 7, comma 4:
Per il testo dell'art. 8 della L. n. 381/1991 vedi nelle note all'art.
3, comma 2.
Nota all'art. 8, comma 1, lett. c):
Il testo dell'art. 8 della L.R. n. 38/1998 (Assetto delle funzioni in
tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro)
è il seguente:
"Art. 8 - (Istituzione) - 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
d) del d.lgs. 469/1997, è istituita l'Agenzia regionale Marche
lavoro (ARMAL).
2. L'ARMAL è dotata di personalità giuridica di diritto
pubblico, autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile
ed ha sede in Ancona".
Nota all'art. 8, comma 5:
La L.R. n. 20/1984 reca: "Disciplina delle indennità spettanti
agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza
regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti
dalla Regione e operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale".
Nota all'art. 10, comma 2 e all'art. 11, comma 1:
La L.R. n. 50/1995 reca: "Norme di attuazione per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione sociale".
Nota all'art. 11, commi 2 e 3:
Il testo degli artt. 2 e 15 della L.R. n. 50/1995 (per l'argomento della
legge vedi nella nota all'art. 10, comma 2 e all'art. 11, comma 1) è
il seguente:
"Art. 2 - (Istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali)
- 1. E' istituito presso il servizio servizi sociali della giunta regionale,
l'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi.
2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione "A", nella quale sono iscritte le cooperative che
gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
b) sezione "B", nella quale sono iscritte le cooperative che
svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali
o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione "C" nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo
8 della legge 381/1991".
"Art. 15 - (Istituzione) - 1. E' istituito presso la giunta regionale
il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale così
composto:
a) l'assessore regionale ai servizi sociali che lo presiede o suo delegato;
b) il dirigente responsabile dell'area sanità e servizi sociali
della giunta regionale o suo delegato;
c) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
o suo delegato;
d) quattro rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale
designati dalle associazioni regionali delle cooperative più rappresentative
che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza;
e) tre rappresentanti delle centrali sindacali più rappresentative;
f) quattro esperti in materia di cooperazione sociale;
g) un rappresentante dell'ANCI regionale.
La nomina dei componenti è effettuata dalla giunta regionale.
2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3. Il comitato è convocato dal presidente. Per la validità
delle sedute è necessaria la presenza della metà più
uno dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e in caso di parità
prevale il voto del presidente.
5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario
del servizio servizi sociali della Regione.
6. Ai componenti del comitato con esclusione dei dipendenti regionali
spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla L.R. 2 agosto
1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 72 dell'11
luglio 2001;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente, ai sensi
dell'art. 22 dello statuto, il 29 novembre 2001;
- Relazione della V commissione permanente in data 6 dicembre 2001;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta
del 12 dicembre 2001, n. 69.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.