Art. 1
(Finalità)
1. La Regione promuove un'azione permanente rivolta a sostenere e favorire
l'occupazione e la sua qualificazione, a superare le difficoltà
d'impiego di soggetti particolarmente svantaggiati nel mercato del lavoro
e nelle aree dove più alto é lo squilibrio tra domanda
ed offerta di lavoro mediante il sostegno finanziario di interventi
presentati da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione, nella sua azione di sostegno e promozione dell'occupazione,
si avvale della più ampia collaborazione della Commissione regionale
per l'impiego, quale organo di programmazione e controllo di politica
attiva del lavoro.
3. La Regione, attraverso il confronto con gli uffici periferici del
Ministero del lavoro, con le parti sociali, con gli enti locali e con
i provveditorati agli studi, provvede all'acquisizione di tutti gli
elementi informativi necessari all'attuazione degli interventi e delle
attività relative alla programmazione socio-economica, all'orientamento,
alla formazione professionale, alla soluzione dei problemi del lavoro
e dell'occupazione, con particolare attenzione alle problematiche di
lavoro giovanile e femminile, di salvaguardia della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, di assistenza a iniziative di riconversione produttiva,
di tutela ambientale e dei beni culturali, tenuto conto delle implicazioni
in termini di riqualificazione professionale e di mobilità settoriale
e territoriale.
4. La Regione, al fine di rendere sinergica la propria azione in materia
di politiche attive del lavoro e formazione professionale, coinvolgerà
nell'attuazione degli interventi a favore dell'occupazione, in particolare
quelli indicati negli articoli 5, 6 e 7, gli enti delegati alla formazione
professionale di cui alle l.r. 26 marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996,
n. 2 con le modalità previste dall'articolo 9, comma 5.
CAPO I
Sostegno all'occupazione
Art. 2
(Individuazione degli interventi)
1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono rivolti a:
a) promuovere e sostenere l'impiego in lavori socialmente utili;
b) concorrere al finanziamento delle indennità finalizzate al
preinserimento lavorativo e favorire l'inserimento in attività
artigianali e in quelle svolte in forma cooperativa nei settori delle
produzioni e dei mestieri tipici regionali;
c) promuovere attività di tirocinio presso datori pubblici o
privati;
d) incentivare lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile;
e) concedere aiuti alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato,
anche part-time;
f) incentivare contratti di solidarietà.
2. Fino all'approvazione del piano di settore per l'occupazione, gli
interventi di cui al comma 1 sono individuati, sulla base delle indicazioni
della Commissione regionale per l'impiego e delle parti sociali maggiormente
rappresentative, in un elenco allegato alla legge di approvazione del
bilancio annuale di previsione.
3. Nell'elenco di cui al comma 2, per ogni intervento vengono definiti:
a) i soggetti beneficiari;
b) l'importo massimo dei benefici ammissibili;
c) la quantità di risorse finanziarie ripartite per ciascun tipo
d'intervento.
4. Nell'ambito degli interventi annuali, una quota del fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 15 é riservata alla realizzazione di interventi
straordinari in aree che presentano gravi squilibri tra domanda e offerta
di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), sentiti gli enti
locali e le parti sociali interessati. Gli interventi sono realizzati
dalla Giunta regionale.
Art. 3
(Impiego in lavori socialmente utili)
1. La Regione promuove e sostiene l'impiego in lavori socialmente utili,
così come disciplinati dalla normativa vigente, rivolti, in particolare,
ad attività relative alla valorizzazione dei beni culturali e
del turismo, alla tutela dei beni ambientali, alla manutenzione urbana
e del verde pubblico ed allo sviluppo dei servizi sociali e di protezione
civile.
2. Sulla base delle deliberazioni assunte dalla Commissione regionale
per l'impiego, nei limiti delle disponibilità finanziarie determinate,
la Regione può concorrere:
a) al finanziamento dei maggiori oneri che sono corrisposti dai soggetti
proponenti, ad integrazione delle risorse erogate dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, riservando la priorità ai progetti
che prevedono brevi periodi di formazione teorica e/o pratica;
b) al finanziamento diretto di progetti di lavori socialmente utili
specificatamente predisposti per i lavoratori di cui all'articolo 25,
comma 5, lettera a) della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive
modificazioni, che abbiano un obiettivo formativo e che siano rivolti
ad attività ricomprese tra quelle definite dalla Unione Europea
come nuovi bacini d'impiego.
3. Ai soggetti che hanno prestato attività lavorativa nei progetti
per lavori socialmente utili e che intendono avviare una attività
imprenditoriale, in particolare in forma cooperativa, la Regione può
concedere un contributo una-tantum per ciascun progetto di impresa,
cumulabile con eventuali altre provvidenze recate da leggi nazionali
e regionali. Il contributo può essere erogato;
a) con finanziamento commisurato ai soggetti impiegati;
b) attraverso l'assistenza nella fase di avvio;
c) concorrendo alla formazione di capitale nel caso di società
miste pubbliche e private.
Art. 4
(Progetti di enti locali per giovani inoccupati e disoccupati)
1. La Regione, al fine di favorire iniziative locali di sviluppo ed
occupazione, concorre al finanziamento di indennità previste
nei progetti proposti da enti locali rivolti:
a) a migliorare i loro servizi, con particolare riferimento a quelli
relativi alla tutela ambientale, alla fruizione del patrimonio storico-culturale,
all'accoglienza, alla promozione ed all'animazione turistica, ai servizi
sociali, che siano realizzati da giovani diplomati o laureati in attesa
di primo impiego;
b) a favorire l'inserimento di giovani inoccupati e disoccupati in attività
artigianali e in quelle svolte in forma cooperativa nei settori delle
produzioni e dei mestieri tipici regionali.
2. Ai soggetti impegnati nei progetti di cui al comma 1 spetta un'indennità
di lire 800.00 mensili per un periodo compreso tra i quattro ed i dodici
mesi.
3. Ai soggetti che, dopo aver prestato la propria attività per
la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, intendono avviare una
attività imprenditoriale, in particolare in forma cooperativa,
la Regione concede un contributo una-tantum per ciascun progetto di
impresa, cumulabile con eventuali altre provvidenze recate da leggi
nazionali e regionali.
Art. 5
(Tirocini pratici a scopo formativoe di orientamento e tutoraggio)
1. La Regione, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio
e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concede
contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso
datori di lavoro pubblici e privati, promosse ed attivate nel rispetto
della normativa vigente.
2. La Regione concede, altresì, contributi ad associazioni imprenditoriali,
enti bilaterali tra le parti sociali ed organizzazioni sindacali per
progetti sperimentali, che valorizzano le competenze di pensionati attraverso
lo svolgimento di attività di tutoraggio finalizzata all'avviamento
dei giovani al lavoro.
3. Alle imprese che assumono a tempo indeterminato il soggetto che ha
svolto il tirocinio, entro dodici mesi dal termine dello stesso, é
concesso un contributo una-tantum per ciascun giovane che non goda di
altri benefici per l'assunzione.
Art. 6
(Incentivi alla imprenditorialità giovanile)
1. La Regione, per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità
giovanile, concede per ciascun progetto di impresa ammesso a finanziamento
i seguenti benefici:
a) prestiti senza interessi sulle spese di impianto, attrezzature e
scorte di materie prime;
b) contributi sulle spese di gestione e di assistenza tecnica.
Art. 7
(Aiuti alle assunzioni)
1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e) può concedere aiuti alle imprese che assumono
a tempo indeterminato, anche part-time, nuovi lavoratori inoccupati
e disoccupati.
2. La Regione può finanziare, altresì, progetti presentati
dall'agenzia regionale per l'impiego, da enti bilaterali fra le parti
sociali e da associazioni di categoria che prevedono l'inserimento lavorativo
a tempo indeterminato, anche part-time, di soggetti inoccupati e disoccupati.
3. I progetti definiscono i soggetti che si intendono collocare nonché
le imprese che hanno assunto l'impegno delle assunzioni.
4. L'aiuto per ogni nuovo assunto é elevato nel caso di soggetti
svantaggiati nell'inserimento nel mercato del lavoro.
Art. 8
(Contratti di solidarietà)
1. La Regione contribuisce alla integrazione delle retribuzioni dei
lavoratori interessati a contratti di solidarietà di cui all'articolo
1, comma 1, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19
dicembre 1984, n. 863 ed all'articolo 5 del d.l. 20 maggio 1993, n.
148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, che comportino la riduzione
dell'orario di lavoro, stipulati al fine di evitare licenziamenti, sia
nel caso di un più razionale impiego di personale sia, soprattutto,
nel caso di crisi aziendale.
2. La Regione favorisce in via sperimentale accordi tra piccole e medie
imprese e proprie rappresentanze sindacali aziendali, al fine di ridurre
di almeno quattro ore settimanali l'orario di lavoro a parità
di retribuzione.
3. La Regione contribuisce, altresì alla integrazione delle retribuzioni
dei lavoratori interessati ai contratti di solidarietà di cui
all'articolo 2, comma 1, del d.l. 726/1984, convertito in legge 863/1984,
che comportino la riduzione dell'orario di lavoro, stipulati al fine
di incrementare l'occupazione.
Art. 9
(Criteri e modalità per la concessione dei benefici)
1. La Giunta regionale determina, con apposito atto deliberativo, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio di previsione, i criteri per la concessione dei contributi
e le modalità di presentazione delle domande. Con lo stesso atto
la Giunta regionale stabilisce le fattispecie che danno luogo alla revoca
dei contributi per i vari tipi di intervento.
2. Alla valutazione tecnico-finanziaria delle domande pervenute ai
sensi degli articoli 4, 6 e 7, comma 2, provvede un nucleo di valutazione
costituito presso il servizio formazione professionale e problemi del
lavoro della Regione con delibera di Giunta regionale e composto dal
Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro
o suo delegato che lo presiede, dal Dirigente del servizio programmazione
o suo delegato e da tre esperti nominati dalla Giunta regionale, scelti
in base a documentati requisiti di esperienza e professionalità
in materia di mercato del lavoro, formazione professionale ed economia
aziendale, commerciale, marketing e agricoltura. Il nucleo dura in carica
tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
3. Ai lavori del nucleo assiste, con funzioni di segretario, un funzionario
del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione,
designato dal Dirigente del servizio medesimo.
4. Ai componenti del nucleo di valutazione, estranei all'Amministrazione
regionale, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 2 agosto 1984,
n. 20 e successive integrazioni e modificazioni. L'indennità
di presenza per ogni giornata di seduta é fissata in lire 180.000.
5. Per la gestione di interventi, previsti nella presente legge, che
per loro natura coinvolgono le amministrazioni provinciali, in qualità
di enti delegati alla formazione professionale ai sensi delle l.r. 26
marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2, l'Agenzia regionale per l'impiego
di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, gli enti bilaterali regionali,
costituiti in osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro
e degli accordi interconfederali e la società per l'imprenditoria
giovanile di cui al d.l. 31 gennaio 1995, n. 26 convertito, con modificazioni,
in legge 29 marzo 1995, n. 95, il Presidente della Giunta regionale,
su conforme deliberazione della stessa, può stipulare apposite
convenzioni con i soggetti suddetti.
6. I beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono tenuti
a fornire alla Regione ogni dato utile al rilevamento dell'efficienza
e dell'efficacia delle attività formative e delle altre attività
per le quali i contributi sono concessi, con particolare riguardo all'inserimento
occupazionale dei lavoratori interessati, sulla base di schemi forniti
dal Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro.
Art. 10
(Aree e settori di intervento prioritari)
1. La Regione, anche mediante l'attività dell'Osservatorio regionale
sul mercato del lavoro di cui al capo II e l'utilizzo dei servizi integrati
per l'impiego di cui all'articolo 11, promuove e realizza attività
di ricerca e di studio dirette alla individuazione di:
a) aree territoriali caratterizzate da gravi squilibri tra domanda
e offerta di lavoro;
b) nuovi bacini di impiego ovvero di settori ad elevata crescita occupazionale
potenziale.
Art. 11
(Servizi integrati per l'impiego)
1. La Regione promuove, anche in collaborazione con l'Agenzia regionale
per l'impiego e con l'ufficio regionale e quelli provinciali del lavoro
e della massima occupazione, la realizzazione di iniziative sperimentali
per la programmazione e l'erogazione in forma integrata dei servizi
per l'impiego, attraverso un raccordo con gli uffici regionali e provinciali
di orientamento e formazione professionale. A tal fine stipula apposita
convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Con la convenzione di cui al comma 1 sono disciplinati, altresì,
interventi formativi e di riqualificazione del personale dipendente
coinvolto nella offerta di servizi integrati per l'impiego.
CAPO II
Osservatorio regionale sul mercato del lavoro
Art. 12
(Istituzione e competenze)
1. Ai sensi della legge 56/1987 é istituito l'Osservatorio regionale
sul mercato del lavoro che opera all'interno del servizio regionale
formazione professionale e problemi del lavoro.
2. L'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro svolge un'attività
permanente di osservazione, analisi e previsione della struttura e delle
dinamiche del mercato del lavoro, di monitoraggio delle attività
produttive e dell'occupazione volte a favorire l'incontro tra domanda
ed offerta di lavoro, secondo un programma annuale predisposto ai sensi
dell'articolo 13.
3. In particolare l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro svolge
le seguenti attività:
a) progettazione e svolgimento di indagini, studi e ricerche sul mercato
del lavoro e sulle condizioni di lavoro;
b) predisposizione di informazioni analitiche riferite ad aree territoriali,
settori di attività e tipologie professionali specifiche, finalizzate
all'analisi del mercato del lavoro locale, anche attraverso una raccolta
sistematica di dati, espletata dalla rete periferica, sullo stato e
sulle tendenze del mercato del lavoro a livello territoriale disaggregato;
c) predisposizione e diffusione di note periodiche, con cadenza almeno
semestrale, corredate da quadri statici, che consentano di seguire l'evoluzione
dei principali fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro, l'andamento
delle attività produttive e della formazione professionale;
d) realizzazione di analisi sullo stato e sulle tendenze dei diversi
settori della produzione e dei servizi, in relazione al volume ed alle
tipologie dell'assorbimento di occupazione nel breve, medio e lungo
periodo, anche con particolari approfondimenti sulle aree produttive
particolarmente importanti per l'economia regionale;
e) assolvimento dei compiti di collaborazione con il sistema della formazione
professionale ed orientamento, così come stabilito dalla l.r.
16/1990;
f) raccordo costante con i servizi regionali interessati alle politiche
attive del lavoro, con gli osservatori istituiti dalle altre Regioni
ed operanti nell'ambito delle problematiche socio-economiche, con gli
osservatori degli enti bilaterali previsti dagli accordi tra le parti
sociali e con l'osservatorio nazionale sul mercato del lavoro di cui
alla legge 56/1987;
g) svolgimento di attività di valutazione e di monitoraggio relativo
all'impatto occupazionale delle iniziative e dei progetti di incentivi
all'occupazione , secondo modalità e termini che verranno stabiliti
nell'ambito del programma di attività.
4. L'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, al fine di ricevere
in tempi rapidi e funzionali i dati relativi ai mercati del lavoro territoriali,
si avvale di una rete informativa dotata di punti operativi presso le
province e le scuole regionali di formazione professionale, utilizzando
il personale della formazione professionale già funzionalmente
assegnato agli enti delegati ai sensi della l.r. 16/1990.
5. La raccolta e l'utilizzazione dei dati da parte dell'Osservatorio
regionale sul mercato del lavoro avvengono nel rispetto della legislazione
vigente in materia di segreto statistico.
Art. 13
(Programma annuale di attività dell'Osservatorio)
1. Il programma annuale di attività redatto dall'Osservatorio
regionale sul mercato del lavoro, sentito il comitato tecnico scientifico
di cui all'articolo 14 e sulla base delle indicazioni espresse dalla
Commissione regionale per l'impiego, é approvato dalla Giunta
regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, previo parere del comitato
di concertazione, istituito con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, la Regione può
stipulare convenzioni con soggetti esterni pubblici e privati di comprovata
capacità professionale.
Art. 14
(Comitato tecnico-scientifico)
1. Al fine di assistere sotto il profilo tecnico-operativo l'Osservatorio
regionale sul mercato del lavoro per la elaborazione del programma annuale
di attività, é istituito il Comitato tecnico-scientifico
che é composto da:
a) l'Assessore regionale al lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
b) i Dirigenti responsabili dei servizi regionali programmazione, informatico-statistico,
formazione professionale e problemi del lavoro, industria e artigianato
o loro delegati;
c) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione;
d) un rappresentante dell'Agenzia regionale dell'impiego;
e) un esperto designato di concerto dalle Amministrazioni provinciali;
f) due esperti nominati dal Consiglio regionale di comprovata esperienza
desumibile dai curricula, componenti in discipline statistiche, economiche,
sociologiche e giuridiche.
2. I componenti del Comitato tecnico-scientifico vengono nominati con
decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per
l'intera durata della legislatura.
3. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico estranei dell'amministrazione
regionale, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 20/1984 e successive
modificazioni ed integrazioni. L'indennità di presenza per ogni
giornata di seduta é fissata in lire 130.000.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale
del servizio formazione professionale e problemi del lavoro, di qualifica
funzionale non inferiore alla settima.
CAPO III
Fondo regionale per l'occupazione
e disposizioni finanziarie
Art. 15
(Fondo regionale per l'occupazione)
1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge
é istituito il fondo per l'occupazione, la cui entità
é stabilita annualmente con legge di bilancio.
2. Il fondo é alimentato:
a) dagli stanziamenti annuali di bilancio;
b) dalle risorse del fondo sociale europeo, che saranno allo scopo destinate
per gli interventi eligibili al suo concorso;
c) dai rientri, recuperi, economie sugli interventi finanziati;
d) da eventuali ulteriori apporti aggiuntivi della Regione;
e) da eventuali assegnazioni statali.
3. Il fondo per l'occupazione di cui al comma 1 é ripartito con
deliberazione della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, con deliberazioni da trasmettersi al consiglio
regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicarsi nel
Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, é
autorizzata ad apportare, agli stati di previsione del bilancio per
l'anno 1997, le variazioni occorrenti per la istituzione, la modificazione
e la soppressione dei capitoli relativi all'attuazione della presente
legge.
5. Con le modalità di cui al comma 4, la Giunta regionale é
autorizzata ad apportare le variazioni agli stati di previsione che
si rendessero necessarie sulla base dei criteri di impiego.
6. Con le modalità di cui al comma 4, le somme iscritte nello
stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997, non impegnate
entro il termine dell'esercizio a norma dell'articolo 84 della l.r.
30 aprile 1980, n. 25, sono conservate nel conto dei residui passivi
per essere impegnate nell'esercizio successivo anche mediante variazioni
compensative nel conto dei residui passivi.
Art. 16
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'anno 1997 il fondo di cui all'articolo 15 é quantificato
in lire 11.100 milioni e ripartito per gli interventi e negli importi
di seguito indicati:
a) articolo 2, comma 4, lire 500 milioni;
b) articolo 3, comma 2, lettere a) e b), lire 800 milioni;
c) articolo 3, comma 3, lettera a), lire 600 milioni;
d) articolo 3, comma 3, lettere b) e c), lire 250 milioni;
e) articolo 4, comma 1, lire 700 milioni;
f) articolo 5, comma 1, lire 50 milioni;
g) articolo 5, comma 2, lire 100 milioni;
h) articolo 5, comma 3, lire 350 milioni;
i) articolo 6, comma 1, lettera a), lire 3.000 milioni;
l) articolo 6, comma 1, lettera b), lire 3.000 milioni;
m) articolo 7, comma 2, lire 800 milioni;
n) articolo 8, comma 1, lire 200 milioni;
o) articolo 8, comma 2, lire 100 milioni;
p) articolo 8, comma 3, lire 100 milioni;
q) articolo 11, lire 100 milioni;
r) articolo 12, lire 450 milioni;
2. La Giunta regionale é autorizzata ad integrare gli importi
di cui al comma 1 con risorse del fondo sociale europeo di cui agli
obiettivi 2, 3 e 5b, fino alla concorrenza complessiva di lire 3.000
milioni, per gli interventi e per i territori eligibili.
3. Per gli anni successivi la dotazione del fondo sarà determinata
con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
4. Alla copertura delle spese indicate al comma 1 si provvede nel modo
seguente:
a) mediante impiego delle somme iscritte a carico dei seguenti capitoli
del bilancio di previsione per l'anno 1997 che si rendono disponibili
a seguito dell'abrogazione delle leggi regionali 26 aprile 1982, n.
13 e 12 aprile 1995, n. 34:
capitolo 3211101 per lire 500 milioni;
capitolo 3211107 per lire 100 milioni;
capitolo 3211108 per lire 3.600 milioni;
capitolo 3211201 per lire 3.900 milioni;
b) mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101
del bilancio per l'anno 1997, partita 1 dell'elenco 1, per lire 3.000
milioni.
5. Alla copertura delle spese di cui al comma 3 si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dai tributi propri della
Regione.
6. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte in appositi capitoli che
la Giunta regionale é autorizzata ad istituire nello stato di
previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997; per gli anni successivi
a carico dei capitoli corrispondenti.
7. Alla copertura delle spese previste dagli articoli 9 comma 4 e 14
comma 3 si provvede per l'anno 1997 con le disponibilità recate
dal capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio
del detto anno; per gli anni successivi con le disponibilità
recate dai capitoli corrispondenti dei rispettivi bilanci di previsione.
8. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del
bilancio di previsione per l'anno 1997 sono ridotti di lire 3.000 milioni.
CAPO IV
Disposizioni transitorie
Art. 17
(Norme transitorie)
1. Per l'anno 1997, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma
2 gli interventi e le relative procedure sono individuati nell'allegato
alla presente legge.
2. Per l'anno 1997, il programma di attività dell'Osservatorio
regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 13 é approvato
dalla Giunta regionale entro centoventi giorni successivi alla entrata
in vigore della presente legge, previo parere del comitato di concertazione
e della commissione regionale per l'impiego.
3. Le cooperative che hanno ottenuto nell'anno 1996 le iscrizioni al
registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive
modificazioni ovvero la iscrizione di cui all'articolo 2 della l.r.
13 aprile 1995, n. 50 nonché le società che si sono costituite
nell'anno 1996 e che hanno ottenuto l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura nell'anno 1997 possono presentare
domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge per usufruire dei contributi di cui all'articolo 6.
4. La Giunta regionale, con la collaborazione delle associazioni degli
enti locali, dei BIC Marche, delle organizzazioni di categoria e delle
organizzazioni della cooperazione legalmente riconosciute, attua un
programma di informazione sugli interventi di cui agli articoli 3, 4,
5, 6, 7 e 8.
5. Per il 1997 la Giunta regionale determina l'entità degli interventi
di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.
6. Il nucleo di valutazione previsto dall'articolo 6 della l.r. 12 aprile
1995, n. 34 esaurisce le proprie funzioni con la valutazione dei progetti
presentati entro il 31 dicembre 1996 e comunque entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Il rapporto di lavoro a tempo determinato di collaborazione coordinata
e continuativa del personale utilizzato dall'Osservatorio regionale
sul mercato del lavoro di cui alla l.r. 26 aprile 1982, n. 13, é
prorogato, alle stesse condizioni, fino all'espletamento del concorso
riservato, per titoli ed esami, che la Giunta regionale provvede ad
indire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
8. Ai fini dell'indizione del concorso di cui al comma 7 é individuato,
nella dotazione organica della Giunta regionale, un posto vacante nell'ambito
dell'ottava qualifica funzionale, figura professionale "Assistente
in materia di elaborazioni statistiche".
9. Al concorso riservato é ammesso a partecipare il personale
di cui al comma 7:
a) che sia stato utilizzato dall'Osservatorio regionale sul mercato
del lavoro di cui alla l.r. 13/1982 per un periodo continuativo di almeno
dieci anni e che sia in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge;
b) che sia in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche
e di tutti i requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
10. I benefici concessi ai sensi della l.r. 12 aprile 1995, n. 34 continuano
ad essere liquidati con le modalità previste dalla legge medesima.
Art. 18
(Abrogazioni e modificazioni)
1. Le l.r. 26 aprile 1982, n. 13 e 12 aprile 1995, n. 34 sono abrogate.
2. Alla tabella B della l.r. 2 agosto 1984, n. 20, come da ultimo modificata
dalla l.r. 4 luglio 1994, n. 23, sono aggiunte le seguenti voci:
a) "Nucleo di valutazione, lire 180.000";
b) "Comitato tecnico-scientifico, lire 130.000".
Art. 19
(Conformità alle disposizioni comunitarie)
1. L'erogazione dei benefici di cui alla presente legge é subordinata
al parere di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione
europea del regime di aiuti in essa previsti, ai sensi degli articoli
92 e 93 del trattato CE.
2. L'entità degli aiuti all'occupazione e alla formazione, concessi
ai sensi della presente legge, si intende stabilita nei limiti del "de
minimis" di cui alla comunicazione della Commissione dell'Unione
Europea n. 96/C68 del 6 marzo 1996 a favore delle piccole e medie imprese.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 20 maggio 1997
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
Allegato
(articolo 17, comma 1)
Articolo 3 - Lavori socialmente utili
Finalità
La Regione promuove e sostiene l'impiego in lavori socialmente utili,
rivolti, in particolare, ad attività relative alla valorizzazione
dei beni culturali e del turismo, alla tutela dei beni ambientali, alla
manutenzione urbana e del verde pubblico ed allo sviluppo dei servizi
sociali e di protezione civile.
Ripartizione delle risorse
La Giunta regionale, sulla base delle deliberazioni assunte dalla Commissione
regionale per l'impiego, definisce la quantità delle risorse
destinate alle iniziative di cui alla lettera a) e quelle di cui alla
lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge.
Enti promotori e soggetti beneficiari
I soggetti promotori sono le amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo
1 del d.lgs. 29/1993, gli enti e le società a prevalente partecipazione
pubblica, le cooperative sociali.
Sono ammessi a finanziamento:
quanto alla lettera a) i progetti per lavori socialmente utili, approvati
dalla Commissione regionale per l'impiego e rientranti nella tipologia
da essa deliberati come ammissibili, riguardanti l'utilizzo di disoccupati
di lungo periodo e di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
senza trattamento previdenziale, secondo le disposizioni vigenti;
quanto alla lettera b) i progetti definiti nell'articolo 3, comma 2,
lettera b) della legge.
Entità del contributo
Quanto ai progetti di cui alla lettera a) il finanziamento é
concesso nei limiti del 50 per cento della somma eccedente il sussidio
erogato dall'INPS a carico dell'ente promotore e comunque non superiore
a lire 400.00 mensili per addetto.
Quanto ai progetti di cui alla lettera b) il finanziamento é
concesso sulla base dell'entità del sussidio previsto dal comma
3 dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1996, n. 608, per ogni soggetto
impiegato.
Procedura
Quanto alla lettera a) il finanziamento é concesso rispettando
l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande di finanziamento
al competente servizio della Regione debbono pervenire entro sessanta
giorni dalla data di approvazione della Commissione regionale per l'impiego.
Quanto alla lettera b) il finanziamento é concesso rispettando
l'ordine cronologico di presentazione delle domande di approvazione
dei progetti rivolte alla Commissione regionale per l'impiego qualora
sia accertato l'esaurimento dei fondi statali. La giunta regionale definisce
con proprio atto:
a) le attività formative minime da svolgersi in aula, per ogni
progetto, e le modalità del loro svolgimento;
b) le modalità successive di erogazione ai beneficiari che può
essere effettuata anche attraverso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, come previsto dal comma 19 dell'articolo 1 della richiamata
legge 608/1996.
Variazioni progettuali
Le variazioni progettuali sono approvate, in via preventiva, dalla Commissione
regionale per l'impiego.
Revoca del contributo
La Giunta regionale dispone la revoca del contributo ed il recupero
della somma erogata nei seguenti caso:
a) il progetto é stato modificato senza la preventiva approvazione
da parte della Commissione regionale per l'impiego;
b) il progetto é stato interrotto per qualsiasi motivo, fatti
salvi i casi di forza maggiore nel qual caso l'aiuto maturato é
pari ad 1/12 della somma erogata per ogni mese precedente l'interruzione.
Articolo 3, comma 3, lettera a)
Attività imprenditoriale svolta da soggetti provenienti da progetti
per lavori socialmente utili
Finalità
La Regione favorisce la creazione delle condizioni per l'autoimprenditorialità
da parte dei soggetti che hanno partecipato alla realizzazione dei progetti
di cui all'articolo 3 della legge, attraverso la concessione di un contributo
una-tantum.
Beneficiari
Possono beneficiare del contributo le imprese individuali nonché
le cooperative, le società in nome collettivo e le società
in accomandita semplice la cui compagine sociale sia composta da soggetti
che hanno prestato attività lavorativa nei progetti di cui all'articolo
3 della legge, per almeno un terzo ove si tratti di cooperative e per
almeno il 51 per cento negli altri casi, che realizzano una iniziativa
imprenditoriale nei settori di attività previsti nell'articolo
medesimo.
I soggetti che danno luogo alla concessione del contributo debbono partecipare
alla realizzazione della attività prevista nel progetto di impresa.
Priorità
Le società cooperative hanno priorità su tutti gli altri
soggetti richiedenti.
Entità del contributo
Il contributo per ogni soggetto che abbia prestato attività lavorativa
nei progetti di cui all'articolo 3 della legge, é pari a lire
6.000.000.
Procedura
Le domande sono presentate al servizio competente della Regione a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge.
Il finanziamento regionale é concesso rispettando l'ordine cronologico
di presentazione delle domande corredata dalla relazione sulla attività
che si intende svolgere, dalla attestazione concernente la partecipazione
ai progetti di cui all'articolo 3 della legge e dal certificato della
camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura attestante
l'inizio della attività medesima.
Revoca del contributo
Il contributo é revocato qualora nei ventiquattro mesi decorrenti
dalla data di inizio della attività venga a cessare l'attività
imprenditoriale proposta ovvero i soggetti a fronte dei quali il contributo
é stato concesso abbiano presentato le dimissioni o siano stati
dichiarati decaduti dalla compagine sociale.
Articolo 4 - Progetti di enti locali per giovani inoccupati e disoccupati
Finalità
La Regione concorre al finanziamento dell'indennità, pari a lire
800.000 mensili, per ciascun soggetto impegnato in progetti di enti
locali che siano rivolti:
a) a migliorare i loro servizi con particolare riferimento a quelli
relativi alla tutela ambientale, alla fruizione del patrimonio, storico-culturale,
alla accoglienza, alla promozione ed alla animazione turistica, ai servizi
sociali, che siano realizzati da giovani diplomati o laureati in attesa
di primo impiego;
b) all'inserimento di giovani in attività artigianali ed in quelle
svolte in forma cooperativa nei settori delle produzioni e dei mestieri
tipici regionali.
Beneficiari
Enti locali.
Priorità
Priorità é riconosciuta agli enti che, con riferimento
alla necessità di dimostrare il miglioramento dei loro servizi
ed inoltre di salvaguardare la tipicità dell'attività
artigiana esistente nel proprio territorio:
a) prevedono il maggior numero di soggetti, per la realizzazione di
ogni progetto;
b) si impegnano a favorire l'occupazione dei soggetti medesimi.
Entità del contributo
L'intervento regionale consiste nell'erogazione di un contributo sull'indennità
di cui al comma 1, pari:
a) al 75 per cento per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti;
b) al 60 per cento negli altri casi;
c) l'indennità per gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo
4 é fissata in lire 800.000 mensili.
Procedura
L'ente locale presente al servizio competente della Regione, entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un progetto contenente
i seguenti elementi:
a) descrizione dell'attività;
b) finalità da perseguire;
c) durata del progetto la quale non può essere inferiore a quattro
mesi e non superiore a dodici mesi, non rinnovabili;
d) soggetti coinvolti:
1) numero e qualifica dei lavoratori coinvolti;
2) orario giornaliero richiesto;
3) titolo di studio.
Il nucleo di cui all'articolo 9, comma 2 della legge esprime parere
motivato sui progetti ammessi a valutazione e predispone la graduatoria.
Selezione dei partecipanti
L'assegnazione dei soggetti che partecipano alla realizzazione dei progetti
é svolta a cura delle sezioni circoscrizionali competenti per
l'impiego. Con riferimento ai progetti indicati al precedente titolo
"Finalità", i soggetti debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1) per i progetti di cui alla lettera a): iscrizione alle liste di collocamento
nonché diploma di scuola media superiore o diploma di laurea;
2) per i progetti di cui alla lettera b): iscrizione alle liste di collocamento.
Articolo 5, comma 1 - Tirocini pratici a scopo formativo e di orientamento
Finalità
La Regione al fine di realizzare momenti di alternativa tra studio e
lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concede contributi
per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di
lavoro pubblici e privati.
Soggetti promotori
I soggetti promotori previsti dalla normativa vigente.
Soggetti beneficiari
Utenti in formazione scolastica, utenti in attesa di occupazione cioé
inoccupati, disoccupati e o in mobilità, studenti universitari
compresi quelli che frequentano corsi per diplomi universitari nonché
coloro che hanno concluso i predetti studi, utenti forniti di diploma
di istruzione secondaria superiore che frequentano corsi post-secondari
di perfezionamento o di specializzazione.
Priorità
Il 50 per cento delle disponibilità finanziarie é riservato,
in via prioritaria, ai progetti che prevedono attività formativa
di orientamento.
Entità dell'intervento
L'intervento regionale consiste nel rimborso delle seguenti spese:
a) vitto e alloggio sostenute dai tirocinanti, per un massimo forfettario
di lire 40.000 giornaliere;
b) trasporto con mezzi pubblici ovvero 1/5 del costo di un litro di
benzina, sostenute dagli stessi tirocinanti;
c) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità
civile;
d) compensi orari e trasporto per la docenza;
e) tutor aziendale.
Procedura
I progetti sono presentati dai soggetti promotori al servizio competente
della Regione e debbono contenere le specifiche relative alla descrizione
e programmazione del tirocinio, alla formazione orientativa, ai beneficiari,
al tutor aziendale, al periodo di svolgimento e durata del tirocinio,
nonché la indicazione degli estremi dell'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.
Il finanziamento regionale é concesso rispettando l'ordine cronologico
di presentazione dei progetti.
Articolo 3, comma 3, lettere b) e c)
Articolo 5, comma 2 - Progetti sperimentali
La determinazione delle modalità di concessione dei contributi
sono demandate alla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale
per l'impiego.
Articolo 5, comma 3 - Assunzioni dei tirocinanti
Finalità
La Regione favorisce le assunzioni di soggetti che hanno effettuato
il tirocinio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge mediante la
concessione di un contributo.
Beneficiari
Possono beneficiare del contributo le imprese che assumono a tempo indeterminato,
entro dodici mesi dal termine del tirocinio, soggetti che non godono
di altri benefici per l'assunzione e che hanno svolto il tirocinio,
anche presso altre imprese o enti.
Entità del contributo
Il contributo una-tantum per ogni soggetto assunto é pari a lire
3.000.000.
Procedura
La domanda di contributo é presentata, al servizio competente
della Regione, dall'impresa che assume a tempo indeterminato i soggetti
che hanno effettuato il tirocinio di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge.
Il contributo regionale é concesso rispettando l'ordine cronologico
di presentazione delle domande.
Articolo 6 - Imprenditoria giovanile
Finalità
La Regione, attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie, promuove
nuove attività imprenditoriali.
I progetti di impresa ammissibili a finanziamento possono ricadere nei
settori produttivi o di servizi.
Possono usufruire delle agevolazioni della legge le attività
commerciali poste in essere solamente nei comuni montani con meno di
1.000 abitanti e nei centri abitati, con meno di 500 abitanti, ricadenti
negli altri comuni montani.
Gli interventi sono estesi ai giovani imprenditori agricoli singoli
o associati ai sensi del reg. CEE 2328/1991 con priorità per
coloro che risiedono nelle aree svantaggiate ai sensi della direttiva
CEE 268/1975 e in particolare nelle aree parco ai sensi della legge
394/1991.
Saranno finanziabili le azioni relative alle maggiorazioni ammissibili
ai sensi del reg. CEE 2328/1991, articolo 12, i progetti relativi ai
piani di miglioramento che non rientrano nei parametri dell'articolo
5 del reg. CEE 2328/1991 che stabilisce le condizioni di accesso agli
aiuti, le azioni relative alle spese di gestione, dovute ai costi aggiuntivi
derivati dall'introduzione di nuove tecniche innovative a basso impatto
ambientale per un periodo non superiore ai cinque anni nella misura
decrescente del 20 per cento annuo; tale aiuto é riferito alle
spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese
le spese per il personale assunto. I beneficiari di questa azione dovranno
essere individuati dalla Regione in base ai progetti di ristrutturazione
ambientale e riqualificazione delle produzioni.
Beneficiari
I benefici finanziari sono concessi alle cooperative, di cui all'articolo
17, comma 3, a società di persone, e a società in accomandita
semplice che abbiano ottenuto la iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura nell'anno solare nel quale presentano
la domanda. Le imprese individuali possono presentare le domande nell'anno
solare nel quale hanno richiesto la partita IVA. Le cooperative possono
presentare domanda entro i sei mesi successivi alla iscrizione al registro
prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni
ovvero alla iscrizione di cui all'articolo 2 della l.r. 13 aprile 1995,
n. 50.
I soggetti che hanno presentato domanda ai sensi della l.r. 34/1995
e che sono stati esclusi dalla valutazione per irregolarità o
per assenza di documentazione possono ripresentare domanda nell'anno
1997.
I soggetti, per accedere alle agevolazioni di legge, debbono avere un'età
compresa tra i diciotto ed i trentadue anni. Nel caso di società
o cooperative, il suddetto requisito deve essere posseduto da almeno
il cinquantuno per cento dei soci, che rappresentino almeno il cinquantuno
per cento del capitale sociale.
Il limite di età é elevato a quarant'anni per:
a) i lavoratori licenziati o in mobilità;
b) i laureati e coloro che hanno superato con esito positivo corsi post-diploma
legalmente riconosciuti, di durata almeno biennale;
c) i portatori di handicap con invalidità superiore al quaranta
per cento;
d) gli emigrati che alla data di presentazione della domanda siano rientrati
in Italia da non oltre due anni e siano residenti nelle Marche;
e) gli immigrati extracomunitari regolarizzati e residenti nelle Marche;
f) gli ex detenuti;
g) le donne.
Il limite di età é, altresì, elevato a cinquatancinque
anni per le donne madri, purché le stesse siano disoccupate da
almeno un anno dalla data di presentazione della domanda e per i soggetti
che hanno prestato attività lavorativa nei progetti di lavori
di cui agli articoli 4 e 5 della legge.
Priorità
Una quota non inferiore al 30 per cento delle disponibilità finanziarie
é riservata, in via prioritaria, all'avvio delle attività
da parte dei soggetti che hanno prestato attività lavorativa
nei progetti di cui all'articolo 3, comma 3 ed all'articolo 4, comma
3, della legge.
A parità di qualificazione tecnica, é riconosciuta priorità:
a) alle iniziative assunte da donne ovvero a prevalente componente femminile;
b) alle imprese che utilizzano nuove tecnologie o nuove tecniche di
gestione;
c) alle imprese localizzate nelle aree a forte squilibrio tra la domanda
e offerta di lavoro;
d) alle imprese che favoriscono l'inserimento nella attività
lavorativa di ex tossicodipendenti, di ex detenuti, di persone portatrici
di handicap fisici e mentali ovvero di immigrati extracomunitari regolarizzati
e residenti nelle Marche.
Viene, altresì, riconosciuta priorità ai progetti che
incrementano il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti e delle materie
prime seconde ed ai progetti che perseguono in via principale l'obiettivo
del risparmio e dell'uso razionale delle risorse idropotabili nonché
a quelli che concorrono al risanamento delle risorse idriche.
Ai progetti non finanziati nel corso del 1997 per esaurimento di fondi
o per chiusura dell'esercizio finanziario é riconosciuta priorità
nell'utilizzo delle disponibilità recate, per le medesime finalità,
dal bilancio dell'esercizio finanziario 1998.
Entità delle agevolazioni finanziarie
Le agevolazioni finanziarie consistono in:
a) spese di impianto ed attrezzature e scorte di materie prime: prestito
senza interessi, da restituirsi in cinque rate annuali con scadenza
al 30 giugno di ogni anno, a partire dal secondo successivo a quello
in cui il prestito è stato erogato, pari al 60 per cento della
spesa ammissibile e, comunque, fino al limite di lire 100 milioni. I
predetti limiti sono elevati, rispettivamente, al 70 per cento ed a
lire 140 milioni per le cooperative. L'erogazione dei prestiti è
subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della
documentazione giustificativa delle spese sostenute, alla sottoscrizione
di apposita convenzione fra la Ragione Marche ed i beneficiari ed alla
presentazione di garanzia fidejussoria a favore della Regione. Ai soggetti
che ne facciano richiesta il prestito può essere anticipato per
una quota pari al 60 per cento dello stesso e con le medesime modalità
di erogazione e di restituzione;
b) spese di gestione: contributo a fondo perduto, da erogarsi in un
triennio, pari al 40 per cento della spesa ammissibile per il primo
anno, al 30 per cento per il secondo ed al 20 per cento per il terzo,
fino al limite massimo di lire 80 milioni complessivi. Il limite del
40 per cento è elevato al 50 per cento per le cooperative;
c) spese di assistenza tecnica: contributi a fondo perduto pari al 50
per cento della spesa ammissibile, per importi non superiori a lire
10 milioni per ciascuno dei primi tre anni di attività.
Non sono ammissibili a finanziamento i progetti presentati da:
1) persone giuridiche e titolari di imprese individuali che abbiano
già usufruito dei benefici di cui alle leggi regionali 7 ottobre
1987, n. 35, 31 ottobre 1988, n. 39, 9 settembre 1993, n. 22 e 12 aprile
1995, n. 34;
2) persone giuridiche nelle cui compagini sociali risultino persone
giuridiche o fisiche che abbiano goduto, in qualità di società
o cooperative o in qualità di imprese individuali, dei benefici
previsti dalle leggi regionali di cui alla precedente lettera a).
Non sono, altresì, ammissibili a finanziamento spese conseguenti
ad operazioni di carattere economico o finanziario operate fra la società
e le persone fisiche componenti la compagine societaria e società
o persone fisiche che presentino assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti o che risultino in rapporto di collegamento e controllo
della stessa.
Procedura
Per la prima attuazione saranno prese in esame le richieste di ammissione
alle agevolazioni pervenute entro la scadenza del 30 aprile ai sensi
della l.r. 12 aprile 1995, n. 34. Le scadenze successive sono determinate
al 15 settembre 1997, al 31 marzo e al 15 settembre per gli anni successivi.
Il progetto di impresa, allegato alla domanda, deve contenere:
a) le finalità generali dell'iniziativa, gli obiettivi, le previsioni
di sviluppo;
b) il mercato di riferimento;
c) la descrizione del prodotto e del processo produttivo ovvero dei
servizi e delle modalità di erogazione degli stessi;
d) il personale;
e) la struttura finanziaria;
f) i bilanci di previsione, opportunamente illustrati, relativi ai primi
tre anni di attività;
g) gli altri benefici richiesti ed eventualmente ottenuti sulla base
di altre disposizioni regionali, nazionali o comunitarie;
h) l'elenco dettagliato delle spese per le quali si chiede l'intervento.
Alla domanda sono, altresì allegati i curricula vitae dei soggetti
attuatori del progetto e della persona eventualmente incaricata della
assistenza tecnica.
Il nucleo di cui all'articolo 9, previo colloquio con i soggetti proponenti
esprime parere motivato sui progetti ammessi a valutazione, predispone
la graduatoria ed individua le spese, compresi i relativi costi, da
ammettere a finanziamento.
La Giunta regionale determina, inoltre, i criteri di approvazione delle
eventuali varianti dei progetti ammessi a finanziamento.
I soggetti ammessi a finanziamento hanno l'obbligo di comunicare:
a1) qualsiasi variazione della compagine sociale avvenuta nel quinquennio
successivo alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui
tale variazione investa oltre la metà dei soci, il nucleo di
valutazione provvede al riesame del progetto di impresa;
b1) ogni eventuale variazione al progetto con la documentazione atta
a dimostrare che le modifiche non comportano riduzione dell'efficacia
del progetto medesimo.
Decadenza delle agevolazioni finanziarie
La decadenza o la decurtazione delle agevolazioni finanziarie viene
pronunciata qualora:
a) i beneficiari dell'anticipazione non sostengano, entro centottanta
giorni dalla data di erogazione della stessa, le spese per cui è
stato concesso l'anticipo; la Giunta regionale può concedere
motivatamente una proroga non superiore a ulteriori centottanta giorni
qualora il beneficiario dimostri la impossibilità, non dipendente
dalla propria volontà, a sostenere tali spese;
b) si verifichi, nel quinquennio successivo alla data di presentazione
della domanda, una variazione della compagine sociale che faccia venir
meno i requisiti di cui al secondo capoverso del precedente titolo i
"Beneficiari" ovvero investa una percentuale pari o superiore
ai due terzi dei soci;
c) si verifichi l'esito negativo del riesame di cui alla lettera a1)
del precedente titolo "Procedura";
d) la sede legale ed effettiva dell'impresa venga trasferita fuori del
territorio regionale;
e) gli impianti e le attrezzature ammessi a finanziamento vengano alienati
o distolti dall'uso previsto prima che siano trascorsi cinque anni dalla
data di acquisto;
f) a seguito di ispezioni direttive ad accertare lo stato delle iniziative
intraprese, vengano accertate, anche avvalendosi del parere del nucleo
di valutazione, gravi inadempienze o quando risulti compromessa l'attuazione
dei progetti finanziati.
La decadenza comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite
ed il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione delle
somme medesime.
Articolo 7, comma 2 - Aiuti alle assunzioni
Finalità
La Regione, concede aiuti alle imprese che assumono a tempo indeterminato,
anche part-time, soggetti che incontrano particolari difficoltà
di inserimento o reinserimento sul mercato del lavoro.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell'aiuto tutte le imprese e le società
cooperative individuate nei progetti predisposti dall'agenzia regionale
per l'impiego, degli enti bilaterali fra le parti sociali e delle associazioni
di categoria, che assumono a tempo indeterminato inoccupati e disoccupati,
iscritti alle liste di collocamento da almeno due mesi al momento dell'assunzione,
che non usufruiscano di altri benefici per l'assunzione ad eccezione
di quelli della lettera f) previsti dalla normativa nazionale, regionale
o comunitaria e ricadenti nelle seguenti categorie:
a) le persone disoccupate di età superiore a 32 anni alla data
di scadenza del bando di accesso;
b) gli ex tossicodipendenti;
c) gli ex detenuti;
d) le persone portatrici di handicap fisici e mentali;
e) gli immigrati extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno
in corso di validità o di documento equipollente;
f) le persone disoccupate, di età superiore a 40 anni. E' consentito
il cumulo con eventuali altri benefici fino alla concorrenza del totale
degli oneri dovuti per quel soggetto all'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
Le categorie di persone di cui al capoverso precedente possono occupare
posti di lavoro che si rendono vacanti a seguito di dimissioni volontarie.
Nell'ambito delle società cooperative, i soggetti neo-assunti
in qualità di soci-lavoratori, sono configurabili, a parità
di prestazione lavorativa, all'assunzione di lavoratori subordinati.
I beneficiari valgono per le assunzioni poste in essere dopo l'entrata
in vigore della legge e fino alla data che sarà determinata nel
bando per la presentazione dei progetti.
Cause di esclusione dall'aiuto
Sono escluse dall'aiuto le imprese che:
a) non sono in regola con i versamenti contributivi di legge;
b) hanno in corso, ovvero hanno attivato, nei dodici mesi antecedenti
la data di presentazione della domanda di aiuto, procedure concorsuali;
c) hanno effettuato, nei dodici mesi precedenti la data di scadenza
del bando di accesso, riduzione di occupazione, fatti salvi i casi di
dimissioni volontarie;
d) non applicano le condizioni previste dal contratto collettivo nazionale
di lavoro o, in sua assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
e) operano nella siderurgia, cantieristica navale, industria automobilistica
e delle fibre sintetiche, settori considerati sensibili dall'UE.
Il diritto all'aiuto è escluso, altresì, con riferimento
a quei lavoratori che, nell'ultimo rapporto di lavoro precedente lo
stato di disoccupazione, siano stati dipendenti di imprese dello stesso
settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli delle imprese che assumono ovvero risultino,
con quest'ultima, in rapporto di collegamento o di controllo.
Priorità
Priorità è riconosciuta ai progetti che prevedono l'assunzione
a tempo indeterminato:
a) del maggior numero di soggetti residenti nelle aree che presentano
il maggior squilibrio tra domanda e offerta di lavoro;
b) del maggior numero di donne.
Priorità è, altresì, riconosciuta ai progetti che
prevedono l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti ultraquarantenni.
Entità dell'aiuto
Ai beneficiari è concesso un aiuto per ciascuna assunzione a
tempo indeterminato di lire 6.000.000 che è elevato a lire 8.400.000
per le categorie che incontrano particolare difficoltà di inserimento
e reinserimento sul mercato del lavoro.
Nel caso di assunzioni part-time, l'aiuto è proporzionalmente
ridotto prendendo a base l'orario stabilito dal contratto collettivo
nazionale di lavoro o, in sua assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze
sindacali dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori.
L'aiuto è valido per un anno ed è concesso quale sgravio
parziale sulla contribuzione dovuta per l'assunzione all'Istituto nazionale
della previdenza sociale, nel caso in cui la contribuzione sia inferiore
all'importo dell'aiuto, lo stesso viene concesso in misura pari alla
contribuzione.
L'aiuto matura per non più di n. 10 assunzioni per ciascuna impresa.
All'agenzia regionale per l'impiego, agli enti bilaterali fra le parti
sociali ed alle associazioni di categoria è concesso, a fronte
delle spese inerenti l'elaborazione del progetto e la collaborazione
nella fase di gestione del progetto nel primo anno, il contributo di
lire 1.000.000 per un massimo di cinque progetti proposti dallo stesso
soggetto.
Procedura
Il progetto allegato alla domanda deve contenere:
a) descrizione delle attività dell'impresa che intende assumere;
b) livello di inquadramento all'atto dell'assunzione;
c) altri benefici eventualmente ottenuti sulla base di altre disposizioni
regionali, nazionali o comunitarie.
Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 9 esprime parere motivato
sui progetti ammessi a valutazione e predispone la relativa graduatoria.
Articolo 8, comma 1 - Contratti di solidarietà (difensivi)
Finalità
La Regione contribuisce all'integrazione delle retribuzioni dei lavoratori
interessati a contratti di solidarietà che comportino la riduzione
dell'orario di lavoro, stipulati al fine di evitare licenziamenti, sia
nel caso di un più razionale impiego del personale, sia soprattutto
nel caso di crisi aziendale (articolo 1, comma 1, del d.l. 30 ottobre
1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, articoli
5 e 24 del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio
1993, n. 236).
La Regione favorisce, in via sperimentale, accordi tra piccole e medie
imprese e proprie rappresentanze sindacali aziendali, al fine di ridurre
di almeno quattro ore settimanali l'orario di lavoro a parità
di retribuzione.
Beneficiari
Tutte le imprese, comprese le società cooperative, che al fine
di evitare in tutto o in parte licenziamenti, stabiliscono una riduzione
di almeno quattro ore dell'orario di lavoro settimanale che interessi
almeno un terzo del personale dipendente a tempo indeterminato.
Non possono beneficiare del contributo le imprese che:
a) non sono in regola con i versamenti contributivi di legge;
b) hanno in corso, o hanno attivato, nei dodici mesi antecedenti la
data di presentazione della domanda di contributo, procedure concorsuali;
c) nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda
di contributo, hanno effettuato riduzioni di personale, fatti salvi
i casi di dimissione volontarie;
d) non applicano le condizioni previste dal CCNL ovvero, in sua assenza,
dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori.
Priorità
Il contributo è concesso prioritariamente alle imprese soggette
alla CIGS.
Entità del contributo
Alle imprese è concesso un contributo pari ad un quarto del monte
retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell'orario di lavoro
per un periodo non superiore a 24 mesi. Il contributo è liquidato
alla impresa richiedente che trasferirà il 50 per cento dello
stesso ai lavoratori interessati (articolo 5, comma 5, d.l. 20 maggio
1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236).
Procedure
Il contributo regionale è concesso una volta esperita la procedura
prevista dall'articolo 1, comma 3, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (parere dell'ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione).
Revoca del contributo
Il contributo è revocato qualora il lavoratore, a seguito della
riduzione dell'orario di lavoro, svolga un'altra attività lavorativa.
Il contributo è, altresì, revocato, alle imprese che licenziano
i lavoratori nei ventiquattro mesi decorrenti dalla data di riduzione
dell'orario.
Articolo 8, comma 2 - Contratti di solidarietà (espansivi)
Finalità
La Regione contribuisce all'integrazione delle retribuzioni dei lavoratori
interessati a contratti di solidarietà che comportino la riduzione
dell'orario di lavoro, stipulati al fine di incrementare l'occupazione
(articolo 2, comma 1, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in
legge 19 dicembre 1984, n. 863).
Beneficiari
Tutte le imprese, comprese le società cooperative, che, al fine
di incrementare l'occupazione, stabiliscono una riduzione di almeno
quattro ore dall'orario di lavoro settimanale che interessi almeno un
terzo del personale dipendente a tempo indeterminato e procedono ad
assunzioni che costituiscono nuovi posti di lavoro rispetto al personale
dipendente a tempo indeterminato in forza all'atto della domanda.
Non possono beneficiare del contributo le imprese che:
a) non sono in regola con i versamenti contributivi di legge;
b) hanno in corso, o hanno attivato, nei dodici mesi antecedenti la
data di presentazione della domanda di contributo, procedure concorsuali;
c) nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda
di contributo, hanno effettuato riduzioni di personale, fatti salvi
i casi di dimissioni volontarie;
d) non applicano le condizioni previste dal CCNL ovvero, in sua assenza,
dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori.
Entità del contributo
Alle imprese è concesso un contributo pari al cinquanta per cento
del monte retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell'orario
di lavoro per un periodo non superiore a dodici/ventiquattro mesi.
Il contributo è liquidato alla impresa richiedente che trasferirà
il 50 per cento dello stesso ai lavoratori interessati.
Procedura
Il contributo regionale è concesso una volta esperita la procedura
prevista dall'articolo 2, comma 7, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (accertamento dell'ispettorato
del lavoro).
Revoca del contributo
Il contributo è revocato qualora il lavoratore, a seguito della
riduzione dell'orario di lavoro, svolga un'altra attività lavorativa.
Il contributo è, altresì, revocato alle imprese che licenziano
i nuovi assunti oppure i lavoratori interessati al contratto si solidarietà
nei dodici/ventiquattro mesi, rispettivamente, dalle assunzioni o dalla
data di riduzione dell'orario.
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE
DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO
7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI'
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Note all'art. 1, comma 4:
- La L.R. n. 16/1990 reca: "Ordinamento del sistema regionale di
formazione professionale".
- La L.R. n. 2/1996 reca: "Delega alle province delle funzioni
amministrative relative alle attività formative cofinanziate
dall'Unione Europea".
Note all'art. 3, comma 2, lett. b):
Il testo dell'art. 25, comma 5, lett. a) della legge n. 223/1991 (Norme
in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al
lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) è
il seguente:
"Art. 25 - (Riforma della procedure di avviamento al lavoro) -
(Omissis).
5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:
a) i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe
delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre
anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali,
degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi di liberi professionisti;
(Omissis).
Note all'art. 8, comma 1:
- Il teso dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti
a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito con
modificazioni in legge n. 863/1984, è il seguente:
Art. 1 - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito
il parere di cui al successivo comma 3 e comunque scaduto il termine
ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui
al successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali
e di quelle di cui all'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155,
e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali abbiano
stipulato contratti collettivi aziendali, con i sindacati aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale che
stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare,
in tutto o in parte; la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del
personale anche attraverso un suo più razionale impiego".
- Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 148/1993 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito con modificazione in legge n. 236/1993
è il seguente:
"Art. 5 - (Contratti di solidarietà) - 1. La riduzione dell'orario
di lavoro prevista nell'articolo 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazione, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonchè
dal comma 5 del presente articolo, può essere stabilita nelle
forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.
2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
della legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una riduzione dell'orario
superiore al 20 per cento, beneficiano di una riduzione dell'ammontare
della contribuzione previdenziale ed assistenziali da essi dovuta per
i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La
misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata
al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia
dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88.
Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore
al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente,
al 35 e 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con
riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993
e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque
non oltre il 31 dicembre 1995.
3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti
dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, della legge 19 dicembre 1984,
n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo,
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto
per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995, è elevato,
per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del
trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso
periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali,
un contributo pari a un quarto dal monte retributivo da essa non dovuto
a seguito della predetta riduzione.
5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo
1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre
le accedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà,
viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo
pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito
della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate
trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori
interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione
ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi
contributivi previdenziali ed assistenziali.
Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della
riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione
non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre
1995.
6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata
dall'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competenti a norma dell'art. 4, comma 15, della L.
23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque
giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata
in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in
essere.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le imprese
alberghiere nonchè alle aziende termali pubbliche e private operanti
nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali.
Il Presidente del Consiglio di Ministri, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forme l'elenco
delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane
non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti
a condizione che i lavoratori con orario ridotto da essi dipendenti
percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituti da contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà
della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.
9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui
all'art. 19, comma 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto
a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiare
dell'intervento straordinario di integrazione salariale di meno di ventiquattro
mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di
lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.
10. Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le
modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee
esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti
del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo
contratto.
11. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma
10, può provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato
del lavoro territorialmente competente.
12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una corrispondente
riduzione del trattamenti di integrazione salariale ovvero del contributo
previsto dal comma 5.
13. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti
delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo
di cui all'art. 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni
previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'art.
1, comma 5".
Nota all'art. 8, comma 3:
Il testo dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 726/1984, convertito in
L. n. 863/1984 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art.
8, comma 1), è il seguente
"Art. 2 - 1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali,
stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici,
provvedono, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione
stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la
constestale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, con
richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni
lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per
ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo
a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria,
pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda
prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento.
Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è
ridotto rispettivamente, al 10 e al 5 per cento".
Nota all'art. 9, comma 4:
La L.R. n. 20/1984 reca: "Disciplina delle indennità spettanti
agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza
regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti
dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale".
Nota all'art. 9, comma 5:
- Per l'argomento delle LL.RR. n. 16/1990 e n. 2/1996 vedi nelle note
all'art. 1, comma 4.
- La legge n. 56/1987 reca: "Norme sull'organizzazione del mercato
del lavoro".
- Il D.L. n. 26/1995, convertito con modificazioni in L. 95/1995, reca:
"Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali".
Nota all'art. 12, comma 1; comma 3, lett. e) e f) e comma 4:
Per l'argomento della L. n. 56/1987 e della L.R. n. 16/1990 vedi nelle
note all'art. 9, comma 5.
Nota all'art. 14, comma 3:
Per l'argomento della L.R. n. 20/1984 vedi nella nota all'art. 9, comma
4.
Nota all'art. 15, comma 6:
Il testo dell'art. 84 della L.R. n. 25/1980 (Ordinamento contabile
della regione e procedure di programmazione) è il seguente:
"Art. 84 - (Impegni di spesa) - Gli organismi della Regione e gli
altri soggetti indicati nel successivo art. 87 assumono gli impegni
di spesa nei limiti degli stanziamenti di competenza, iscritti a carico
di ciascun capitolo del bilancio dell'esercizio in corso.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme
dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo,
a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione
venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi
finanziari, o per le quali la legge prevede una autorizzazione globale
di spesa riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno può
estendersi a più anni, fatto salvo quanto stabilito dal successivo
art. 85. In tal caso i pagamenti devono essere contenuti entro l'ammontare
degli impegni che vengono a scadenza in ciascun esercizio e nei limiti
dei correlativi stanziamenti di cassa.
La norma di cui al comma precedente si applica per gli impegni concernenti
spese correnti autorizzate con legge regionale che disciplinino interventi
e servizi per i quali sia necessario assicurate la continuità
e la regolarità delle erogazioni delle spese nel tempo, ai sensi
del precedente art. 23.
Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione
sulla base di specifica autorizzazione legislativa ed ai sensi e per
gli effetti di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, formano
impegno sugli stanziamenti di competenza di ciascun esercizio le sole
quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.
Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti
annuali di ciascun limite di impegno iscritto a carico del bilancio
in base ad autorizzazioni di legge constituisce il limite massimo a
carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti
relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti
si estendono, per tanti esercizi per quante sono le annualità
da pagarsi, sui corrispondenti stanziamenti da iscriversi a carico del
bilancio degli esercizi successivi.
All'atto del pagamento del saldo su ciascun impegno di spesa, l'importo
dell'impegno assunto è ridotto della differenza tra il detto
importo e l'importo complessivo dei pagamenti disposti sull'impegno
medesimo, tale differenza è portata in aumento della disponibilità
di fondi sul relativo capitolo ai fini dell'assunzione di ulteriori
impegni e/o per l'aumento di altri impegni eventualmente già
assunti.
Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato tra i residui
passivi, la differenza di cui al precedente comma costituisce economia
di spesa al termine dell'esercizio".
Nota all'art. 16, comma 4, lett. a):
- La L.R. n. 13/1982 reca "Istituzione dell'Osservatorio sul mercato
del lavoro".
- La L.R. n. 34/1995 reca "Interventi per favorire nuova imprenditorialità
giovanile".
Nota all'art. 17, comma 3:
- Il teso dell'art. 13 del D.Lgs. n. 1577/1947 è il seguente:
"Art. 13 - Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art.
14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n.
278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono
essere iscritti:
a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il
loro oggetto;
b) i consorzi di cooperative a carattere provinciale esclusi quelli
di cooperative ammissibili ai pubblici appalti i quali continueranno
ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, numero 422 e relativo
regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, nonchè
dalle disposizioni di cui agli artt. 15 e 27 del presente decreto.
Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della
diversa natura ed attività degli enti, e cioè.
Sezione cooperazione di consumo;
Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
Sezione cooperazione agricola;
Sezione cooperazione edilizia;
Sezione cooperazione di trasporto;
Sezione cooperazione della pesca;
Sezione cooperazione mista;
Sezione cooperazione sociale;
Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui
all'art. 2612 del codice civile.
Oltre che nella sezione per esse specificatamente prevista, le cooperative
sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività
da esse svolta".
- Il testo dell'art. 2 della L.R. n. 50/1955 (Norme di attuazione per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) è il
seguente:
"Art. 2 - (Istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali)
- 1. E' istituito presso il servizio servizi sociali della giunta regionale,
l'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi.
2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione "A", nella quale sono iscritte le cooperative che
gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
b) sezione "B", nella quale sono iscritte le cooperative che
svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali
o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione "C", nella quale sono iscritti i consorzi di cui
all'articolo 8 della legge n. 381/1991".
Nota all'art. 17, comma 6:
Il testo dell'art. 6 della L.R. n. 34/1995 (per l'argomento della legge
vedi nelle note all'art. 16, comma 4, lett. a), è il seguente:
"Art. 6 - (Nucleo di valutazione) - 1. Alla valutazione tecnico-finanziaria
dei progetti provvede, secondo l'ordine cronologico con il quale sono
presentati, entro sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini
di presentazione previsti dal comma 1 dell'articolo 4, il nucleo di
valutazione costituito presso il servizio formazione professionale e
problemi del lavoro della Regione con decreto del presidente della giunta
regionale del 17 marzo 1994, n. 127.
2. Il nucleo, composto dal dirigente del servizio formazione professionale
e problemi del lavoro che lo presiede, dal dirigente del servizio programmazione
e da tre esperti nominati dal consiglio regionale, scelti in base a
documenti requisiti di esperienza e professionalità in materia
di mercato del lavoro, formazione professionale ed economica aziendale,
commerciale e marketing, durata in carica tre anni ed i suoi componenti
possono essere confermati. La durata dell'incarico si intende comunque
prorogata per l'esame delle varianti di cui al precedente articolo 4,
comma 3 e di cui al successivo articolo 8.
3. Il nucleo, previo colloquio con i soggetti proponenti, esprime parere
motivato sui progetti ammessi a valutazione sulla base della relazione
istruttoria redatta dal servizio formazione professionale e problemi
del lavoro, predispone la graduatoria e individua le spese, compresi
i relativi costi, da ammettere a finanziamento.
4. Ai lavori del nucleo assiste, con funzioni di segretario, un funzionario
del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione,
designato dal dirigente del servizio medesimo.
5. Ai componenti del nucleo di valutazione di applicano le disposizioni
di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni. L'indennità
di presenza per ogni giornata di seduta è fissata in lire 180.000".
Nota all'art. 17, comma 7 e 9, lett. a):
Per l'argomento della L.R. n. 13/1982 vedi nelle note all'art. 16,
comma 4, lett. a).
Nota all'art. 17, comma 10:
Per l'argomento della L.R. n. 13/1982 vedi nelle note all'art. 16,
comma 4, lett. a).
Nota all'art. 18, comma 1:
Per l'argomento delle L.RR. n. 13/1982 e n. 34/1995 vedi nelle note
all'art. 16, comma 4, lett. a).
Nota all'art. 18, comma 2:
Per l'argomento della L.R. n. 20/1984 vedi nella nota all'art. 9, comma
4.
Nota all'art. 19, comma 1:
Il testo degli artt. 92 e 93 della L. 14 ottobre 1957, n. 1203 (Ratifica
ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il
25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la
Comunità economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa
ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee (stralcio)
è il seguente:
"Art. 92 - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato,
sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono
sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori a condizione
che siano accordati senza discriminazione determinate dall'origine dei
prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica
federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella
misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati
da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti desinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni
ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave
forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività
i di talune regioni economiche, semprechè non alterino le condizioni
degli scambi in misura contraria al comune di interesse. Tuttavia, gli
aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1° gennaio
1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione
doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si
applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni
del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei
confronti dei paesi terzi;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza
nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione".
"Art. 93 - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame
permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone
a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo
o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato gli interessati di presentare
le loro osservazioni, costati che un aiuto concesso da uno Stato o mediante
fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma
dell'articolo 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo,
decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine
da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il
termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato
può adire direttamente la Corte di Giustizia, in deroga agli
articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità,
può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte
di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune,
in deroga alle disposizioni dell'articolo 92 o ai regolamenti di cui
all'articolo 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.
Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la
procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta
dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto
di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato
al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi
dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile, perchè presenti
le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire i modificare aiuti.
Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune
a norma dell'articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può
dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia
condotto a una decisione finale".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Andrea Ricci, D'Angelo,
Procaccini e Carassai n. 19 del 2 agosto 1995;
* Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 177 del
21 ottobre 1996;
* Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi
dell'art. 22 dello statuto in data 10 aprile 1997;
* Relazione della III commissione permanente in data 9 aprile 1997;
* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 16 aprile 1997, n. 103 (vistata con nota del commissario
del governo prot. n. 268/Gab. 97, del 19 maggio 1997).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E PROBLEMI DEL LAVORO.