Il Consiglio regionale
ha approvato;
il Presidente della
Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, dell'articolo
6, commi 7 e 8, dello Statuto e in armonia con gli obiettivi della programmazione
economica e della pianificazione territoriale, promuove lo sviluppo e
il rafforzamento della cooperazione; sostiene l'innovazione delle imprese
cooperative e ne valorizza le potenzialità per la salvaguardia,
il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e per la valorizzazione di
aree del territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di
svantaggio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attua interventi a favore delle
cooperative, delle piccole società cooperative di cui all'articolo
21 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia)
e dei loro consorzi, iscritti all'Albo nazionale degli enti cooperativi
previsto dall'articolo 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione
della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla posizione del socio lavoratore).
3. La Giunta regionale coordina le politiche regionali per la valorizzazione
e la diffusione dell'esperienza cooperativa in tutti i settori economici
e sociali della realtà marchigiana e promuove la concertazione,
la cooperazione istituzionale e il confronto tecnico-operativo tra le
strutture competenti.
Art. 2
(Capitalizzazione delle cooperative
e loro consorzi)
1. La Regione favorisce la capitalizzazione delle imprese cooperative
e loro consorzi mediante la concessione di un finanziamento senza interessi
a fronte del capitale sociale versato.
2. Per le cooperative o loro consorzi costituiti entro i dodici mesi antecedenti
la data di pubblicazione del quadro attuativo di cui all'articolo 9, il
finanziamento è pari a tre volte l'ammontare del capitale sociale
versato; per le cooperative o loro consorzi già costituiti, il
finanziamento è pari a due volte l'incremento del capitale sociale
versato dai soci a partire dall'anno solare precedente la richiesta di
finanziamento.
3. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione
di apposita convenzione redatta secondo lo schema approvato con il quadro
attuativo di cui all'articolo 9 e alla presentazione di idonea fideiussione
a favore della Regione a garanzia della restituzione del finanziamento.
4. Il finanziamento è restituito in sei rate semestrali in scadenza
al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal secondo anno
solare a quello di erogazione.
Art. 3
(Sostegno alla capitalizzazione
per la salvaguardia e lo sviluppo dell'occupazione)
1. La Regione sostiene progetti di salvaguardia e sviluppo dell'occupazione
rivolti alle piccole e medie imprese, mediante la concessione di contributi
annuali a società finanziarie per la capitalizzazione delle cooperative
e dei loro consorzi.
2. Le società finanziarie di cui al comma 1 devono:
a) essere partecipate da almeno cento cooperative con sede legale nella
regione e distribuite sull'intero territorio;
b) possedere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 4, della legge
27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione
e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) e successive
modificazioni, non incompatibili con il requisito di cui alla lettera
a).
3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati:
a) per almeno l'85 per cento delle risorse disponibili, alla concessione
di un finanziamento senza interessi per progetti di capitalizzazione proposti
ed approvati sulla base di un programma annuale di attività;
b) per un ammontare non superiore al 10 per cento delle risorse disponibili,
all'integrazione del fondo rischi per un importo proporzionale al valore
patrimoniale delle società stesse e delle cooperative partecipate
alla data della domanda. L'importo del contributo non può essere
superiore al 50 per cento del contributo privato al fondo della società;
c) per un ammontare non superiore al 5 per cento delle risorse disponibili,
alla copertura di una quota pari ad un massimo del 30 per cento delle
spese di gestione, quale contributo a fondo perduto determinato proporzionalmente
al numero dei progetti approvati annualmente ed in relazione al numero
delle società finanziarie richiedenti.
4. Con le risorse apportate ai sensi del comma 3, le società finanziarie
assumono partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale sociale
di cooperative e loro consorzi, secondo le modalità previste per
i soci persone giuridiche, per i soci sovventori o per i sottoscrittori
di azioni di partecipazione cooperativa, prevedendo in caso di utili una
remunerazione obbligatoria delle quote o azioni ai sensi della legge 31
gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative),
al fine di garantire l'economicità delle iniziative. Alle dismissioni
delle partecipazioni da parte delle società finanziarie si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'industria,
commercio e artigianato del 4 aprile 2001.
5. Il quadro attuativo di cui all'articolo 9 individua le priorità
degli interventi, le modalità di riparto delle risorse e i criteri
di valutazione dei progetti. Una quota delle risorse può essere
riservata all'attuazione di progetti volti a sostenere lo sviluppo di
cooperative di recente costituzione o riguardanti aree a svantaggio territoriale.
6. Le società finanziarie beneficiarie dei contributi si attengono
a criteri di efficacia ed economicità, valutano i requisiti formali,
la fattibilità del progetto di impresa e l'utilizzo dei finanziamenti
in base alla normativa comunitaria, assicurano il controllo dell'iniziativa
tramite rilevazioni semestrali e l'erogazione dei servizi di sostegno,
stipulando apposita convenzione con le cooperative partecipate che preveda
altresì la remunerazione delle prestazioni da parte di quest'ultime.
7. I contributi di cui al comma 3, lettera a), sono restituiti alla Regione
dalle società finanziarie beneficiarie entro il decimo anno solare
successivo a quello di erogazione. La convenzione tra Regione e società
finanziarie definisce le modalità ed i criteri di restituzione.
Art. 4
(Contributi in favore degli investimenti)
1. La Regione concede alle imprese cooperative e loro consorzi un contributo
una tantum corrispondente al valore attuale del concorso sugli interessi,
nella misura massima del 70 per cento del tasso ufficiale di riferimento
relativamente a contratti di mutuo e di locazione finanziaria di durata
non superiore a dieci anni, effettuati per investimenti in beni materiali
ed immateriali.
2. La Regione concede contributi in conto capitale in relazione ad investimenti
innovativi relativi a:
a) acquisto di macchinari e di attrezzature di tipo innovativo;
b) costi per la ricerca e sviluppo;
c) concessioni, acquisizione di brevetti o licenze e creazione o acquisizione
di marchi;
d) certificazione dei sistemi di qualità aziendale e marcatura
CE dei prodotti;
e) certificazione dei sistemi di gestione ambientale;
f) trasferimento di tecnologie relative ai materiali, ai processi produttivi
e di servizio e ai prodotti.
Ulteriori tipologie di investimenti innovativi possono essere individuate
annualmente con il quadro attuativo di cui all'articolo 9.
3. Nel quadro attuativo di cui all'articolo 9 sono stabilite le modalità
di concessione dei contributi di cui al comma 2 e i criteri prioritari
per la selezione degli interventi tra i quali:
a) creazione di nuova occupazione stabile, con particolare riferimento
alla qualità professionale e alla composizione di genere;
b) validità sociale dell'iniziativa;
c) compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale.
Art. 5
(Sostegno alla nascita di nuove cooperative)
1. La Regione concede alle imprese cooperative costituite dal 1° gennaio
dell'anno antecedente la data di pubblicazione del quadro attuativo di
cui all'articolo 9:
a) un contributo a fondo perduto per gli investimenti effettuati, proporzionale
al numero dei soci lavoratori e dei dipendenti impiegati;
b) un contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nel
primo anno di attività, con esclusione di quelle riferite al costo
del lavoro;
c) un contributo a fondo perduto per l'assistenza tecnica attraverso un
tutor in fase di avvio dell'attività, per un periodo comunque non
superiore ad un anno.
2. Nel quadro attuativo di cui all'articolo 9 sono stabilite le modalità
di concessione dei contributi di cui al comma 1 e i criteri per la selezione
degli interventi. Costituiscono criteri prioritari:
a) numero di lavoratori coinvolti, compresi i soci-lavoratori, con particolare
riferimento alla qualità professionale e alla composizione di genere;
b) numero di soggetti svantaggiati coinvolti;
c) validità sociale dell'attività;
d) compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale.
Art. 6
(Interventi sperimentali per lo sviluppo locale)
1. In attuazione degli indirizzi e delle modalità fissate nel quadro
attuativo, di cui all'articolo 9, la Giunta regionale, sentite le Province
e i Comuni interessati, nonché le organizzazioni regionali delle
associazioni cooperative, realizza interventi sperimentali per lo sviluppo,
la valorizzazione e l'integrazione delle imprese cooperative nelle aree
del territorio regionale che presentano particolari condizioni di svantaggio
socio-economico o in zone rurali.
Art. 7
(Sostegno ai consorzi di garanzia collettiva fidi)
1. La Regione sostiene l'attività di consorzi fidi regionali intersettoriali
costituiti da cooperative e dalle organizzazioni regionali della cooperazione
giuridicamente riconosciute aventi sede legale ed operativa nella regione,
mediante la concessione di contributi ad integrazione del fondo rischi.
2. Ai fini della concessione dei contributi, di cui al comma 1, gli statuti
dei consorzi devono prevedere in particolare:
a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari a favore
dei propri soci;
b) la destinazione dei fondi rischi esclusivamente alla prestazione di
garanzie;
c) la mancanza di scopo di lucro ed il divieto di distribuzione di utili
sotto qualsiasi forma ai soci.
3. I consorzi, al fine di agevolare l'accesso al credito per investimenti
che comportino miglioramenti nelle tecnologie o nelle strutture organizzative
aziendali o incremento dei livelli occupazionali da parte delle cooperative
associate e loro consorzi, prestano le garanzie fideiussorie per:
a) operazioni a breve termine;
b) operazioni a medio termine;
c) operazioni a lungo termine;
d) fidejussioni su operazioni di credito a favore di enti pubblici.
4. L'importo massimo delle operazioni di credito per ogni cooperativa
o consorzio ammesso al beneficio di cui al comma 1 e le modalità
di applicazione del regime di aiuto sono stabilite dal quadro attuativo
di cui all'articolo 9.
5. I rapporti fra la Regione ed i consorzi di cui al comma 1 sono disciplinati
mediante apposite convenzioni.
6. I consorzi presentano alla Giunta regionale, entro sessanta giorni
dall'approvazione, il bilancio e la documentazione prevista dalla convenzione
di cui al comma 5, da cui risultino distintamente l'utilizzo dei fondi
assegnati e le operazioni garantite per ognuno di essi.
Art. 8
(Sostegno all'attività di sviluppo della cooperazione)
1. La Regione, a sostegno di un organico sviluppo della cooperazione,
concede contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative
riconosciute con decreto ministeriale per progetti finalizzati:
a) alla realizzazione di attività di informazione e promozione
della cooperazione;
b) all'attività di ricerca, studi e centri di documentazione per
la cooperazione.
2. I progetti ammissibili e l'importo del contributo sono definiti annualmente
nel quadro attuativo di cui all'articolo 9. Nella valutazione dei progetti
e nella determinazione dell'entità del contributo, la Regione tiene
conto dei seguenti criteri di priorità:
a) numero di cooperative coinvolte;
b) strumentazione utilizzata;
c) esperienza acquisita in iniziative di informazione e assistenza;
d) rappresentatività riconosciuta delle associazioni cooperative
regionali.
Art. 9
(Quadro attuativo annuale degli
interventi di promozione della cooperazione)
1. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 10 e previo
parere conforme della competente Commissione consiliare approva, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione
del bilancio annuale di previsione, il quadro attuativo annuale degli
interventi di promozione della cooperazione.
2. Il quadro attuativo annuale determina criteri e modalità per
la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, i limiti
massimi dei relativi importi, la percentuale di ripartizione del fondo
di cui all'articolo 11, nonché le fattispecie che danno luogo alla
revoca o alla decadenza per i vari tipi di intervento.
3. Il quadro attuativo può riservare una quota delle risorse disponibili
o stabilire criteri più favorevoli per le cooperative sociali iscritte
nell'albo regionale di cui all'articolo 3 della l.r. 18 dicembre 2001,
n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale). Per le altre
tipologie di cooperative, la Regione può istituire con regolamento
appositi elenchi.
4. Per gli stessi interventi, le agevolazioni di cui alla presente legge
non sono cumulabili con quelle previste da altre norme regionali, statali
o comunitarie. I contributi di cui agli articoli 2 e 5 sono tra loro cumulabili.
Gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 sono cumulabili con quelli previsti
dall'articolo 7.
5. Le agevolazioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 sono erogate in regime
di aiuti di importanza minore, ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione del 12 gennaio 2001.
6. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 11 dicembre
2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione)
è stabilito in nove mesi.
Art. 10
(Consulta regionale per la cooperazione)
1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Consulta regionale
per la cooperazione, con il compito di esprimere pareri e formulare proposte
in merito:
a) al quadro attuativo di cui all'articolo 9;
b) alle campagne promozionali ed alle altre iniziative, non incluse nel
programma annuale, promosse dalla Regione per la diffusione del modello
di impresa cooperativa.
2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale
ed è composta:
a) dall'Assessore competente in materia di cooperazione, o suo delegato,
che la presiede;
b) dal Presidente della Commissione consiliare competente o suo delegato;
c) dal Direttore del dipartimento regionale sviluppo economico o suo delegato;
d) dal Direttore del dipartimento regionale servizi alla persona e alla
comunità o suo delegato;
e) da tre esperti nei settori attinenti ai problemi della cooperazione,
designati dal Consiglio regionale;
f) da un rappresentante designato dal Comitato tecnico consultivo per
la cooperazione sociale di cui all'articolo 8 della l.r. 34/2001;
g) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni regionali
delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute;
h) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti più rappresentative.
3. Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale designato
dal Dirigente della struttura regionale competente in materia.
4. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati esperti esterni
e dirigenti delle strutture regionali competenti nelle materie di volta
in volta trattate.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica quanto disposto
dalla l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di
spettanza della Regione) e successive sue integrazioni e modifiche.
Art. 11
(Fondo per la capitalizzazione)
1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 è istituito un
fondo denominato "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative",
la cui ripartizione è effettuata ai sensi dell'articolo 9.
2. Il fondo è alimentato, oltre che dalle risorse stanziate annualmente,
dalle somme che vengono rimborsate ai sensi degli articoli 2, comma 4,
e 3, comma 7.
Art. 12
(Applicazione dei contratti collettivi di lavoro)
1. Le cooperative beneficiarie dei contributi previsti dalla presente
legge devono applicare nei confronti dei lavoratori loro dipendenti e
dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici
e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi
di lavoro nazionali e territoriali.
Art. 13
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il biennio
2003/2004 la spesa complessiva di euro 502.529,98 per le spese di parte
corrente e euro 3.665.991,81 per le spese di investimento.
2. Per l'anno 2003, relativamente agli interventi previsti dalla presente
legge la spesa risulta così suddivisa:
a) euro 313.764,99 per la parte di spesa corrente:
1) per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), euro
16.849,47;
2) per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), euro
209.720,52;
3) per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), euro
58.110,00;
4) per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) , euro
29.085,00;
b) euro 1.564.993,51 per la parte di spesa di investimento:
1) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, euro 93.060,61;
2) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, euro 47.832,83;
3) per gli interventi di cui all'articolo 5, euro 486.568,98;
4) per gli interventi di cui all'articolo 6, euro 92.434,61;
5) per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), euro
49.297,29;
6) per gli interventi di cui all'articolo 11, euro 795.799,19.
3. A decorrere dal 2004 la spesa autorizzata dal comma 1 sarà ripartita
per ciascun anno in sede di predisposizione del programma operativo annuale.
4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:
a) per l'anno 2003 mediante impiego delle somme che si rendono disponibili
a seguito dell'abrogazione della l.r. 22 febbraio 1999, n. 4 (Provvedimenti
per favorire lo sviluppo della cooperazione) nell'UPB 3.15.03 per l'importo
di euro 313.764,99 e nell'UPB 3.15.04 per l'importo di euro 1.564.993,51;
b) per l'anno 2004 mediante impiego delle somme che si rendono disponibili
a seguito dell'abrogazione della l.r. 4/1999 iscritte ai fini del bilancio
pluriennale 2003/2005 nelle UPB 3.15.03 e 3.15.04 rispettivamente per
euro 188.764,99 ed euro 2.100.998,30.
5. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita
con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma
1 sono iscritte per l'anno 2003 nelle UPB 3.15.03 e 3.15.04 a carico di
appositi capitoli che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsione
della spesa del bilancio del detto anno ai fini della gestione del programma
operativo annuale; per gli anni successivi nei capitoli corrispondenti.
Art. 14
(Norme transitorie)
1. Fino alla costituzione della Consulta di cui all'articolo 10, le relative
funzioni sono svolte dalla Consulta di cui all'articolo 2 della l.r. 4/1999
.
2. In sede di prima applicazione, sono considerate di nuova costituzione
ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma
2, ed all'articolo 5, le società costituite successivamente alla
data del 15 settembre 2001.
3. Il quadro attuativo di cui all'articolo 9 è adottato entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per l'intervento
di cui all'articolo 3, la Giunta regionale provvede entro i quarantacinque
giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 15, comma 5.
4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative
all'Albo nazionale delle società cooperative di cui all'articolo
1, comma 2, gli interventi della presente legge sono rivolti alle cooperative
e ai loro consorzi, iscritti nelle sezioni produzione e lavoro, miste
e sociali del registro prefettizio di cui all'articolo 13 del d.lgs. del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti
per la cooperazione). L'intervento di cui all'articolo 3 è rivolto
anche alle cooperative iscritte nel registro prefettizio alle sezioni:
agricola, consumo, trasporto, pesca. L'intervento di cui all'articolo
6 può riguardare anche le cooperative iscritte nel registro prefettizio
alle sezioni: agricola, consumo, trasporto, pesca. Successivamente all'entrata
in vigore dell'Albo che sostituisce i registri prefettizi, le sezioni
saranno individuate dal quadro attuativo di cui all'articolo 9.
Art. 15
(Norme finali e abrogazione)
1. La l.r. 22 febbraio 1999, n. 4 è abrogata.
2. I benefici concessi e gli impegni assunti ai sensi della legge regionale
di cui al comma 1 sono mantenuti e liquidati con le modalità di
cui alla legge medesima.
3. Le somme rimborsate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della l.r. 4/1999
confluiscono nel fondo di cui all'articolo 11.
4. I fondi residui di cui all'articolo 6 della l.r. 4/1999 sono gestiti
in base ai criteri adottati per l'attuazione dell'articolo 7 della presente
legge.
5. Gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 sono sospesi
fino alla conclusione positiva del procedimento di notifica alla Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 88 del trattato UE.
6. L'applicazione dell'articolo 6, ove comporti, in sede di quadro attuativo
annuale, interventi che rientrano nel regime degli aiuti di Stato, sarà
soggetta a successivo procedimento di notifica alla Commissione europea,
ai sensi dell'articolo 88 del trattato UE.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione: E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona addì, 16/04/2003
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE
DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO
7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI'
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Note all'art. 1, comma 1:
- Il testo vigente dell'articolo 45 della Costituzione è il seguente:
"Art. 45 - La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei
e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
- Il testo dei commi 7 e 8 dell'articolo 6 dello Statuto è il seguente:
" Art. 6 - Omissis
Promuove e attua in concorso con lo Stato e gli enti locali le riforme
necessarie per stabilire equi rapporti sociali in agricoltura e realizzare
parità di condizioni civili, sociali ed economiche tra città
e campagna; identifica nella proprietà e nell'impresa individuale
e associata dei coltivatori diretti e nella cooperazione le strutture
fondamentali dell'agricoltura marchigiana; le favorisce nella formazione,
nell'associazione e nell'attività produttiva, di trasformazione
e di mercato, come condizioni di rinascita e di sviluppo dell'intera economia
marchigiana.
Orienta le iniziative per indirizzare e coordinare a fini sociali gli
investimenti e l'attività economica, sostenendo il ruolo prioritario
dell'intervento pubblico; promuove lo sviluppo dell'artigianato, della
cooperazione e l'associazionismo dei lavoratori autonomi.
Omissis."
Note all'art. 1, comma 2:
- Il testo dell'articolo 21 della legge 266/1997 è il seguente:
"Art. 21 - Piccola società cooperativa - 1. La piccola società
cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve
essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore
a tre e non superiore ad otto soci.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di «piccola società cooperativa». Tale
indicazione non può essere usata da società che non hanno
scopo mutualistico.
3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative
alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni
del presente articolo.
4. Nella piccola società cooperativa, se il potere di amministrazione
è attribuito all'assemblea, è necessaria la nomina del presidente,
al quale spetta la rappresentanza legale.
5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia
di collegio sindacale previste per la società a responsabilità
limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.
6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società
cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società
cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi
esclusivamente in società cooperativa.
8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa
si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile."
- Il testo dell'articolo 7 della legge 142/2001 è il seguente:
"Art. 7 - Vigilanza in materia di cooperazione - 1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento
e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società
cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti
di cui alle lettere da a) a q) e sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società
cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997,
n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa,
e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante
la revisione cooperativa, finalizzata:
1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società
cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare
la democrazia cooperativa;
2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative,
con particolare riferimento alla effettività della base sociale
e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto
delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la
consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio
consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione
di bilancio;
c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti
adottati dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati
con i soci lavoratori;
d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti
dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli
uffici periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui
all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i principi e i criteri direttivi
della presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno
del movimento cooperativo;
e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla
lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le società
cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse finalità
di quelle di cui alle lettere b) e d), a cura del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, che può affidarne l'esecuzione, sulla
base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute,
nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione
generale della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni
medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;
f) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
di disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie,
per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento
derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunità,
finalizzate ad accertare principalmente:
1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie
e mutualistiche;
2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali
per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;
3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;
4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività
specifiche promosse o assunte dall'ente;
5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività
e delle passività;
6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva
rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione
collettiva di settore;
g) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in
relazione all'esigenza di una effettiva congruità dell'obbligo
di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della
società cooperativa;
h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle cooperative,
nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio
e definizione dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo
5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577;
i) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni
cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio,
evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie
tipologie di controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista
da altre norme per la generalità delle imprese;
l) corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo comma, della Costituzione,
tra l'intensità e l'onerosità dei controlli e l'entità
delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo;
m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed
efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di
quanto previsto alla lettera e) circa i compiti di vigilanza che possono
essere affidati alle associazioni nazionali di cui all'articolo 5 del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577;
n) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato
per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai
fini della fruizione dei benefìci, anche di natura fiscale, raccordando
ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo
va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto
mutualistico di cui alla lettera b);
o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società
cooperative;
p) cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative,
e conseguente perdita dei benefìci connessi all'iscrizione, delle
cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza o che
non rispettano le finalità mutualistiche, nonché applicazione
dell'articolo 2543 del codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni
del regolamento di cui all'articolo 6 della presente legge;
q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione
delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni
introdotte con i decreti legislativi di cui al presente comma.
2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta
giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le
Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro quaranta giorni
dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere
della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente,
quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova
normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative
e correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimi principi
e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità
di cui al comma 2.
4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica."
Nota all'art. 3, comma 2, lettera b):
Il testo del comma 4 dell'articolo 17 della legge n. 49/1985 è
il seguente:
"Art. 17 - Omissis
4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura
di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità
di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite
in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, essere in possesso
dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità
ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative,
di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta
cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in
non meno di dieci regioni.
Omissis."
Nota all'art. 3, comma 4:
Il testo dell'articolo 6 del DM 4 aprile 2001 (Modalità e procedure
di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'art. 17
della L. 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito
alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione,
come modificato dall'art. 12 della L. 5 marzo 2001, n. 57) è il
seguente:
"Art. 6 - Dismissione delle partecipazioni - 1. Le partecipazioni
assunte dalle società finanziarie nelle cooperative ai sensi dell'art.
12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono temporanee e di minoranza.
Sulla base di appositi accordi con le società finanziarie, le cooperative,
nei cinque anni successivi all'assunzione della partecipazione, devono
rilevare a condizioni di mercato, sulla base dei valori di bilancio, nel
rispetto della legislazione cooperativa vigente, e comunque ad un prezzo
di norma non inferiore a quello di acquisizione, almeno il 25 per cento
delle quote delle società finanziarie; nel quinquennio successivo
dovranno rilevare la quota rimanente. Ogni cooperativa potrà beneficiare
di ulteriori interventi delle società finanziarie soltanto dopo
che sia stata dismessa la totalità della partecipazione della società
finanziaria interessata. È fatta comunque salva la possibilità
delle società finanziarie di cedere totalmente o parzialmente,
in qualsiasi momento, a terzi, la quota di partecipazione. Allo scadere
del decimo anno, la società finanziaria recede dalla cooperativa
partecipata. Qualora, per qualsiasi motivo, non vengano sottoscritti o
non vengano rispettati i predetti accordi, le società finanziarie
recedono, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, dalle cooperative
partecipate.
2. Le società finanziarie sottoscrivono, qualora non abbiano già
provveduto, gli accordi di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. In tal caso il periodo di durata
della partecipazione decorre da detta data. Le società finanziarie
utilizzano le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione
di tali partecipazioni e di altri interventi effettuati a valere sulle
risorse apportate dal "Ministero", esclusivamente ai sensi dell'art.
12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e del presente decreto."
Nota all'art. 9, comma
3:
Il testo dell'articolo
3 della l.r. 34/2001 è il seguente:
"Art. 3 - Albo regionale delle cooperative sociali - 1. È
istituito presso la struttura competente in materia di servizi sociali
della Giunta regionale l'albo regionale delle cooperative sociali e loro
consorzi.
2. L'albo si articola in sezioni provinciali gestite dalle Province ai
sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), della L.R. 17 maggio 1999,
n. 10 concernente: "Riordino delle funzioni amministrative della
Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività
produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla
persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione
amministrativa" ed è suddiviso in:
a) tipologia "A", comprendente le cooperative che gestiscono
servizi socio-sanitari ed educativi;
b) tipologia "B", comprendente le cooperative che svolgono attività
diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) tipologia "C", comprendente i consorzi di cui all'articolo
8 della legge n. 381/1991.
3. La Giunta regionale definisce i requisiti e le procedure per l'iscrizione
alle sezioni provinciali, gli adempimenti conseguenti all'iscrizione,
i presupposti e le modalità della cancellazione e le modalità
per l'aggiornamento periodico dell'albo regionale.
4. L'albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato annualmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione."
Nota all'art. 9, comma
5:
Il regolamento CE
n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 reca: "Regolamento della Commissione
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti d'importanza minore ("de minimis")."
Nota all'art. 9, comma
6:
Il testo del comma
4 dell'articolo 8 della l.r. 31/2001 è il seguente:
"Art. 8 - Disciplina delle procedure delle leggi di spesa - Omissis
4. Nel caso in cui leggi prevedano la concessione di contributi a favore
di enti o di soggetti privati, le stesse leggi stabiliscono i termini
perentori entro i quali gli stessi debbono porre in essere, a pena di
decadenza, gli adempimenti cui sono condizionate le concessioni medesime.
Omissis."
Nota all'art. 10,
comma 1, lett. f):