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  La Vigilanza e i controlli sulle Società Cooperative     
             
 
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LA PAGINA E’ IN FASE DI ALLESTIMENTO - IL TESTO INSERITO E’ PROVVISORIO

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Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

 

In virtù del riconoscimento costituzionale della “funzione sociale” della cooperazione, la Carta Fondamentale dell’ordinamento italiano, prevede che vengano effettuati gli “opportuni controlli” che assicurino il carattere di mutualità delle imprese cooperative.

E’ in questa serie di controlli che si estrinseca l’attività di vigilanza delle società cooperative disciplinata dal D.Lgs. 220/2002.

 

Questa normativa nasce in attuazione della delega contenuta nell’art. 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142, ed ha operato una profonda riorganizzazione  del Sistema della Vigilanza sugli enti cooperativi.

 

Da tale riorganizzazione emerge una riforma che ha punti di contatto e di connessione con la riforma civilistica, e che riesce a realizzare un rinnovamento dal punto di vista della funzione ispettiva, tesa ad offrire maggiori garanzie circa la corretta gestione delle società e la loro rispondenza alle caratteristiche di legge.

I tre capisaldi della nuova disciplina in materia di vigilanza cooperativa sono ravvisabili:

 

  • nella configurazione del revisore quale “incaricato di pubblico servizio”;
  • nella tripartizione della Vigilanza stessa (revisioni cooperative almeno biennali da parte delle Associazioni giuridicamente riconosciute, limitatamente ai propri associati; ispezioni straordinarie “d’urgenza” da parte del Ministero delle Attività Produttive; certificazioni annuali di bilancio a cura di società di revisione);
  • nella possibilità per le cooperative non revisionate di ricorrere (in assenza di recente attestato) all’autocertificazione dei requisiti mutualistici con la collaborazione di professionisti iscritti in appositi albi e con l’impegno di sottoporsi a revisione entro congruo termine.

 

Le verifiche in sede di revisione saranno mirate al controllo sulla natura mutualistica, supportati da un penetrante controllo sulla situazione patrimoniale della cooperativa, la quale potrà essere oggetto, in caso di valutazione negativa da parte del revisore incaricato dell’ispezione, di un atto amministrativo di diffida.

 

Altra novità è l’introduzione del “certificato di avvenuta revisione” (alle cooperative aderenti a Centrali Cooperative) rilasciato per eventuali esigenze certificative o attestative.

 

Normativa di riferimento:

 

  1. D.Lgs. 220/2002;
  2. Legge 142/2001
  3. Decreto Ministero Attività produttive 6.12.2004

 

 

 

 
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