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PROVVISORIO
Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione
sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli,
il carattere e le finalità.
In
virtù del riconoscimento costituzionale della “funzione sociale” della
cooperazione,
la Carta Fondamentale
dell’ordinamento italiano, prevede che vengano
effettuati gli “opportuni controlli” che assicurino il carattere di mutualità
delle imprese cooperative.
E’
in questa serie di controlli che si estrinseca l’attività
di vigilanza delle società cooperative disciplinata dal D.Lgs. 220/2002.
Questa normativa nasce in attuazione
della delega contenuta nell’art. 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142, ed ha
operato una profonda riorganizzazione del Sistema della Vigilanza sugli enti
cooperativi.
Da
tale riorganizzazione emerge una riforma che ha punti
di contatto e di connessione con la riforma civilistica, e che riesce a
realizzare un rinnovamento dal punto di vista della funzione ispettiva, tesa ad
offrire maggiori garanzie circa la corretta gestione delle società e la loro
rispondenza alle caratteristiche di legge.
I
tre capisaldi della nuova disciplina in materia di vigilanza cooperativa sono
ravvisabili:
- nella configurazione del revisore quale “incaricato
di pubblico servizio”;
- nella tripartizione della Vigilanza stessa (revisioni
cooperative almeno biennali da parte delle Associazioni giuridicamente
riconosciute, limitatamente ai propri associati; ispezioni straordinarie
“d’urgenza” da parte del Ministero delle Attività Produttive; certificazioni
annuali di bilancio a cura di società di revisione);
- nella possibilità per le cooperative non revisionate
di ricorrere (in assenza di recente attestato) all’autocertificazione dei
requisiti mutualistici con la collaborazione di professionisti iscritti in
appositi albi e con l’impegno di sottoporsi a revisione entro congruo
termine.
Le
verifiche in sede di revisione saranno mirate al
controllo sulla natura mutualistica, supportati da un penetrante controllo
sulla situazione patrimoniale della cooperativa, la quale potrà essere oggetto,
in caso di valutazione negativa da parte del revisore incaricato dell’ispezione,
di un atto amministrativo di diffida.
Altra
novità è l’introduzione del “certificato
di avvenuta revisione” (alle cooperative aderenti
a Centrali Cooperative) rilasciato per eventuali esigenze certificative o
attestative.
Normativa di riferimento:
-
D.Lgs.
220/2002;
-
Legge
142/2001
-
Decreto
Ministero Attività produttive 6.12.2004